Rapporti di lavoro

Bonus Irpef 2020 con verifica a fine anno

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Scatta con le buste paga di luglio l’applicazione del taglio al cuneo fiscale per determinate categorie di lavoratori previsto dalla manovra di bilancio 2020 (articolo 1, comma 7, della legge 160/2019) e attuato con il Dl 3/2020 (convertito dalla legge 21/2020).

Si tratta di un trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (Tir) che mira a ridurre la pressione fiscale, con la conseguenza che arriva al capolinea il cosiddetto bonus Renzi: quest’ultimo sopravviverà fino alle operazioni di conguaglio dell’anno in corso, nella quota massima di 480 euro (80 euro al mese da gennaio a giugno 2020).

Gli effetti in busta paga

Entriamo nel dettaglio per capire gli effetti che si avranno sugli stipendi di competenza dal 1° luglio 2020 in poi. Il meccanismo del Tir – che non concorre alla formazione del reddito del percipiente – prevede un credito d’imposta in favore dei lavoratori che percepiscono un reddito da lavoro dipendente (e redditi assimilati) non superiore complessivamente a 28mila euro.

Non entrano nel computo del reddito da prendere come riferimento quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze così come il trattamento di fine rapporto. Fanno parte del calcolo, invece, i redditi derivanti da cedolare secca.

La soglia va calcolata al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dall’incentivo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e dei redditi agevolati dal regime speciale per i lavoratori impatriati.

Restano esclusi dall’applicazione del Tir i lavoratori autonomi e i pensionati, mentre potranno beneficiarne – ad esempio – i borsisti e gli stagisti; i lavoratori socialmente utili; gli amministratori, i sindaci e i revisori di società; i collaboratori di giornali e riviste.

Calcolo e compensazione

Il bonus fiscale è di 600 euro per il 2020 e di 1.200 euro dal 2021, rapportato al periodo di lavoro, come avviene per l’applicazione delle normali detrazioni fiscali sul reddito da lavoro dipendente.

Nella pratica, il datore di lavoro-sostituto d’imposta, sulla base del reddito presunto che sarà erogato nel corso del rapporto di lavoro (nell’anno) calcola la spettanza o meno del Tir. In caso positivo e salvo la formale richiesta di non applicazione da parte del sostituito, imputa il credito d’imposta a scomputo dell’Irpef netta. Poi, in sede di conguaglio, se il reddito dovesse sforare il limite di 28mila euro complessivi annui, il sostituto dovrà trattenere quanto erogato.

Rispetto alle regole gestionali del bonus Renzi, se l’importo da trattenere è superiore a 60 euro, il recupero avviene in otto rate di pari importo a partire dallo stipendio che sconta gli effetti del conguaglio (normalmente, dicembre). Viceversa, resterà immutata la corresponsione del credito già avvenuta.

I sostituti d’imposta compensano il Tir attraverso il modello F24: la risoluzione delle Entrate 35/E/2020 ha fissato i codici tributo «1701» e «1701E» per l’F24 riservato agli enti pubblici.

Gli incapienti e la deroga Covid

Anche questo credito – come già previsto per il bonus Renzi – non spetta agli incapienti, ovvero a coloro che si ritrovano un’imposta lorda di importo inferiore alle detrazioni fiscali previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir: il livello limite è rappresentato da un reddito di 8.145 euro annui.

A questo principio di carattere generale, fanno eccezione le situazioni in cui l’incapienza sia stata causata dal coinvolgimento del lavoratore negli ammortizzatori sociali e nei congedi parentali speciali introdotti per l’emergenza Covid-19. Si tratta delle causali Covid della Cigo; dell’assegno ordinario; della cassa integrazione in deroga; dei congedi parentali, anche quelli fruiti dai collaboratori che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Infatti, l’articolo 128, comma 1, del Dl 34/2020 ha stabilito che – in queste fattispecie – l’effetto della perdita di reddito da lavoro dipendente è sterilizzato ai fini dell’applicazione del trattamento integrativo.

Lo stesso meccanismo di salvaguardia interviene anche per quanto concerne la residuale applicazione del bonus Renzi, fino alla sua uscita di scena.

Leggi come funziona il taglio al cuneo fiscale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©