Rapporti di lavoro

Detrazione per 6 mesi con doppio importo da calcolare

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Oltre al trattamento integrativo della retribuzione, il Dl 3/2020 ha introdotto una detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che incide solo sullo scaglione reddituale compreso tra 28mila e 40mila euro.

In pratica, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai soggetti qui di seguito elencati spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro.
I beneficiari sono:

  • i titolari dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, restando escluse le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati a queste;

    • i titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Tuir, quali: i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; le indennità percepite a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente; le somme percepite per borse di studio o assegni; gli importi percepiti in relazione a uffici di amministratore, sindaco e così via; le remunerazioni ai sacerdoti; le prestazioni pensionistiche previste dal Dlgs 124/1993; i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

    • Il calcolo della detrazione

    L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda è determinata dal sostituto d’imposta in base alla classe reddituale cui appartiene il percipiente, prendendo a riferimento due scaglioni di reddito.

    La prima classe reddituale riguarda i soggetti con reddito complessivo superiore a 28mila euro ma inferiore a 35mila euro, per i quali la detrazione spettante si calcola così: si assume la misura base della detrazione di 480 euro; a questa si aggiunge il prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35mila euro, diminuito del reddito complessivo e 7mila euro. Pertanto, la formula da usare è: 480 + (120 * ((35.000-reddito complessivo) / 7.000)).

    Nella seconda classe reddituale rientrano i soggetti con reddito complessivo superiore a 35mila euro, ma inferiore a 40mila euro.

    Per questa platea si considera la misura massima della detrazione, di 480 euro e questo importo spetta per la parte corrispondente al rapporto che risulta dalla seguente formula: 480 * ((40.000 – reddito complessivo) / 5.000).

    Il calcolo del reddito

    Per calcolare il reddito complessivo da considerare nel conteggio, il decreto 3/2020 precisa che rilevano sia la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori, sia i redditi agevolati degli impatriati, mentre il reddito va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

    Poiché il periodo di spettanza della nuova detrazione riguarda le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, il sostituto d’imposta la riconosce ripartendola fra le retribuzioni erogate dal 1° luglio 2020.

    Spetta sempre al sostituto la verifica - in sede di conguaglio - della spettanza della detrazione. Se si rivela non dovuta, il datore deve recuperare il relativo importo. Qualora l’ammontare superi i 60 euro, la trattenuta dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuata in otto rate di pari importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

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