Rapporti di lavoro

Entro il 31 luglio la domanda per il reddito di emergenza

di Pietro Gremigni

Ultimi giorni per richiedere il reddito di emergenza in vista della scadenza finale prevista per il termine perentorio del 31 luglio 2020.

La legge riconosce ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza - di seguito "Rem" (Art. 82 DL 34 conv. nella L. 77/2020 – v. Inps circ. 69/2020).

Si tratta di una prestazione di ultima istanza nel senso che, scartate le possibilità di percepire aiuto basati sulle altre indennità emergenziali, ci si può rivolgere a questo beneficio congegnato però, come il reddito di cittadinanza, sul nucleo familiare. Il Rem può invece spettare ai beneficiari degli ammortizzatori sociali.

Molto rapidamente ricordiamo che il Rem è determinato in un ammontare base pari a 400 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un parametro massimo pari a 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 (pari a 840 euro) nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE (v. INPS circ. 69/2020).

Il predetto importo va moltiplicato per due (mensilità) e il risultato rappresenta il Rem spettante a titolo di una tantum.

Chi può richiedere il Rem?
Si tratta dei nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:
1) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
2) un valore del reddito familiare, riferito ad aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del Rem (ad es. un nucleo con una sola persona, per il mese di aprile il reddito non può essere al di sopra di 400 euro - con due componenti si applica il paramento 1,4 e l'importo sale a 560 euro);
3) un patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro;
4) un ISEE inferiore a 15.000 euro, attestato da una DSU in corso di validità all'atto della presentazione della domanda.
Rimanendo ai soggetti beneficiari occorre considerare alcune possibili incompatibilità con altri trattamenti in corso. Il Rem è incompatibile:
-con le indennità covid percepite da uno dei membri del nucleo;
-con la pensione diretta o indiretta, il reddito o la pensione di cittadinanza di cui beneficia uno dei componenti il nucleo.

Sono invece compatibili l'assegno ordinario di invalidità, l'indennità di accompagnamento e l'assegno di invalidità civile.

Chi è titolare di reddito di lavoro dipendente deve, oltre alle predette condizioni, percepire una retribuzione non superiore all'importo del Rem mensile come indicato poc'anzi.

La domanda come detto deve essere inviata entro il termine massimo del 31 luglio 2020 all'Inps in via telematica, attraverso l'autenticazione con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Le richieste possono essere presentate anche presso i centri di assistenza fiscale e i patronati. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l'ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

Il nucleo beneficiario è individuato dall'attestazione ISEE con indicatori ordinario e corrente. Non è invece valida, ai fini della richiesta del Rem, l'attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto che riguarda i nuclei con la presenza di disabili maggiorenni.

Il Rem decorre dal mese di presentazione della domanda. Ad esempio se la domanda è presentata nei prossimi giorni entro il 31 luglio, saranno erogate le mensilità di luglio e agosto 2020.

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