Rapporti di lavoro

Il trattamento fiscale del riscatto di periodi di studio universitario non coperti da contributi

di Salvatore Servidio

Un contribuente intende fare presentare la domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione e periodi di studio universitario al proprio genitore, in base a quanto stabilito dall'art. 20 del D.L. n. 4/2019, e chiede se in tal caso:
a. dei periodi non coperti da contribuzione l'onere versato dal genitore sia detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, necessariamente in cinque quote costanti, a partire dall'anno di sostenimento, indipendentemente dal fatto che l'onere sia versato in rate comprese da una a 120;
b. "di laurea agevolato" l'onere che sosterebbe il genitore sia detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

L'interpellante fa presente che possiede in Italia solo redditi derivanti dalla locazione di un immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro.

Argomentazioni delle Entrate - Risposta a interpello n. 225/2020
Si ricorda al riguardo che la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (c.d. "pace contributiva"), è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 20 del D.L. n. 4/2019, il cui comma 3 stabilisce che tale facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
Il comma 5 aggiunge che il versamento dell'importo dovuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza "in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione".

Il riscatto può essere effettuato non solo dall'interessato ma anche da parenti e affini entro il secondo grado che, sostenendone l'onere, potranno fruire della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, indipendentemente dal fatto che l'interessato sia un familiare fiscalmente a carico anorma dell'art. 12 del TUIR, e che la ripartizione dell'importo detraibile esula dalla durata della rateizzazione concedibile, ma è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo d'imposta.

Nel documento in esame viene ricordato che le istruzioni alla compilazione dei righi E56 e RP56, rispettivamente dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Pf 2020, precisano che la detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Riguardo il "riscatto di laurea agevolato" di cui al precedente punto b., l'Amministrazione rammenta che l'art. 2, comma 5-quater del D.Lgs. n. 184/1997, prevede la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini fiscali restano confermate le istruzioni impartite con Circolare n. 13/E/2019, dove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino "fiscalmente a carico", a tali contribuenti spetta una detrazione del 19% dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'art. 10 del TUIR.

Ne consegue che la disciplina fiscale, che consente di detrarre dall'imposta lorda il 50% dell'onere sostenuto, trova applicazione solo ove sussistono i requisiti e le condizioni previsti dai commi da 1 a 5 dell'art. 20 del D.L. n. 4/2019.

Pertanto, nel caso in cui la domanda per il riscatto venga prodotta dal genitore dell'istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall'imposta lorda l'onere del riscatto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Se, invece viene presentata domanda di riscatto di laurea agevolato, ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, in quanto l'interpellante, titolare di reddito superiore a 2.840,51 euro, non risulta soggetto fiscalmente a carico, ex art. 12 del TUIR.

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