Rapporti di lavoro

Reinserimento lavorativo dei disabili, buste paga da inviare all’Inail

di Antonio Carlo Scacco

In base all'articolo 1, comma. 533, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), è rimborsata dall’Inail la retribuzione corrisposta dall’azienda alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione dell’impiego che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa attendere al lavoro senza la realizzazione di interventi specifici.

Il rimborso compete nella misura del 60% di quanto effettivamente corrisposto. E' pertanto necessaria una specifica attività informativa da parte del datore di lavoro nei confronti dell'istituto circa l’elaborazione del progetto personalizzato o dell'approvazione del progetto da lui stesso proposto, o ancora circa la intenzione, condivisa con il lavoratore, di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario.

Con l’istruzione operativa del 22 luglio l'istituto integra quanto già indicato nella circolare 6/2019 per la fruizione del beneficio. In quella occasione tra i destinatari delle misure erano stati individuati, oltre ai lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall'Inail, anche i già disabili da lavoro che, a seguito di un aggravamento, anche soltanto funzionale, correlato a un precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova valutazione del danno permanente da parte dell'Inail, avessero conseguito dal medico competente o dal servizio di prevenzione della Asl un giudizio di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente.

Nella nuova istruzione operativa si precisa che, stante il tenore letterale della norma, i lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in quanto soggetti assicurati all'Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso del 60% della retribuzione.

Circa le modalità operative da seguire per ottenere il rimborso, si precisa che il datore è tenuto a trasmettere le buste paga relative alle retribuzioni corrisposte al dipendente a partire dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino all'effettiva realizzazione degli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno.

Per retribuzione effettivamente corrisposta, si deve intendere quella riferita a ciascun mese oggetto di rimborso, con esclusione di voci retributive costituenti regolazioni di competenze riferite a mesi non inclusi nel periodo di riferimento. Alle buste paga dovranno essere acclusi gli estratti sottoscritti dal datore di lavoro o da un suo consulente con gli importi relativi a una serie di elementi retributivi (retribuzione base, elementi fissi integrativi della paga base come Edr, superminimi, retribuzione per lavoro straordinario eccetera: si veda il modulo allegato alla istruzione). Ricevuta la documentazione da parte del datore di lavoro, l'Inail procede al rimborso.

Si ricorda che l’agevolazione è riconoscibile al datore di lavoro esclusivamente con riferimento a progetti per la conservazione del posto e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un disabile rimasto inoccupato. Le direzioni regionali, provinciali o sedi regionali, prima di concedere il rimborso, in qualità di uffici gestori, provvedono alla registrazione dello stesso nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

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