Rapporti di lavoro

Cassa integrazione covid-19 e maturazione e godimento delle ferie

di Cristian Callegaro

Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale e il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.

In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione sia alla quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente sia alla determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti.

Analizziamo di seguito il rapporto che intercorre tra cassa integrazione per Covid-19 e maturazione/godimento delle ferie.

Nonostante orientamenti disciplinari eterogenei, il principio generale è che durante le settimane con sospensione a zero ore il diritto alle ferie non matura, salvo vi sia espressa previsione contrattuale contraria.

Nel caso invece di riduzione di attività lavorativa, il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del datore di lavoro.

In merito al godimento delle ferie, nell'ipotesi di sospensione a zero ore il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Tale periodo potrà pertanto essere anche posticipato al termine della sospensione del lavoro e coincidere con la ripresa dell'attività produttiva.

In caso di riduzione di orario la gestione della fruizione delle ferie segue le regole del normale svolgersi del rapporto di lavoro, come previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

In assenza di regolamentazione può essere utilizzato il criterio del riproporzionamento su base annua, stabilendo il rapporto tra le ore lavorabili totali dell'anno e quelle effettivamente prestate; in alternativa può essere adottato il criterio di calcolo in base alla maturazione per ratei mensili, a seconda che in ciascun mese il periodo lavorato superi o meno i 15 giorni di calendario.

In mancanza di indicazioni presenti nel contratto collettivo applicato, sarebbe opportuno stabilire a priori la maturazione delle ferie in occasione dell'esame congiunto e/o dell'eventuale accordo.

Nel corso del periodo di chiusura collettiva per ferie nessun lavoratore potrà beneficiare del trattamento di integrazione salariale, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura. Il periodo di ferie collettivo non costituisce inoltre ripresa di attività lavorativa.

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