Rapporti di lavoro

Entro il 20 agosto 2020 il versamento dei contributi sulle ferie non godute

di Cristian Callegaro

Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale ed il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.

In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione sia alla quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente sia la determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti.
Analizziamo di seguito l'obbligo riferito al versamento della contribuzione sulle ferie non godute.

Entro lo scorso 30 giugno 2020 i datori di lavoro avrebbero dovuto concedere ai lavoratori dipendenti l'effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel 2018 e non ancora goduti nei diciotto mesi successivi. In caso di mancato godimento – totale o parziale – di tali periodi, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la contribuzione sulla retribuzione corrispondente alle stesse ferie residue.

In merito al termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali, la contrattazione collettiva può disporne il prolungamento: in ogni caso la stessa non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulti snaturata.

La scadenza dell'obbligazione contributiva e la relativa collocazione temporale dei contributi devono essere individuati – in via prioritaria - entro il termine fissato dalla legge (art. 10, Dlgs n. 66/2003) o dalla contrattazione collettiva, ovvero entro il termine differito da regolamenti aziendali o da pattuizioni individuali, nel rispetto comunque dei limiti fissati dalla Convenzione OIL n. 132/1970 (diciotto mesi dalla fine dell'anno di maturazione delle ferie, termine che può essere prolungato, per un periodo limitato, con il consenso del lavoratore). In assenza di norme contrattuali, regolamenti aziendali o pattuizioni individuali, l'obbligazione contributiva scatta comunque trascorsi i diciotto mesi dalla fine dell'anno solare di maturazione delle ferie. Sulle ferie maturate entro l'anno 2018 e non ancora fruite dai lavoratori entro il 30 giugno 2020, i datori di lavoro saranno quindi tenuti al calcolo ed al versamento dei relativi contributi.

Per effetto della delibera Inps n. 5/1993 l'indennità sostitutiva delle ferie rientra tra gli elementi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, per i quali è consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato. Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno sommare alla retribuzione imponibile – al più tardi - di luglio 2020 l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute, e versare i relativi contributi – al più tardi - nel mese di agosto.

Vale la pena rammentare che i versamenti contributivi che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Ne consegue che anche la contribuzione sulle ferie non godute, se applicata con le retribuzioni di competenza luglio 2020, potrà essere versata tramite il modello F24 entro il 20 agosto 2020.

Nel momento in cui il dipendente usufruirà effettivamente delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi – precedentemente anticipati – riferiti al relativo compenso. L'operazione di recupero – tramite UniEmens – avverrà attraverso una specifica variabile retributiva identificata con la causale "FERIE", il cui utilizzo permette di modificare in diminuzione l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contestualmente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

E' importante evidenziare come, un volta individuato il termine da rispettare ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione contributiva, lo stesso rimane sospeso – per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento – in tutte le ipotesi d'interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge (messaggio Inps n. 18850/2006); il predetto termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa. In particolare – a titolo esemplificativo – con la risposta all'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga quali ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro.

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