Rapporti di lavoro

Pensioni estere più ricche anche per chi riceve l’assegno Inps

di Antonello Orlando

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 280 apparsa nella giornata di ieri, torna sul tema della tassabilità delle pensioni di fonte estera di coloro che trasferiscono la propria residenza nelle regioni meridionali del nostro Paese.

Il caso sottoposto all’amministrazione finanziaria è quello di un lavoratore che aveva studiato e lavorato in America fino al 1978, versando la contribuzione all’ente di sicurezza sociale locale e che a partire dal 1980 aveva lavorato prima in Italia e poi in Belgio fino al 2006.

A fronte della contribuzione maturata nei tre Paesi in oggetto, il lavoratore maturava tre differenti trattamenti pensionistici a carico degli enti di sicurezza sociali di Belgio, Stati Uniti e Italia. Il lavoratore riferiva di avere acquisito la cittadinanza italiana dopo avere sposato una cittadina del nostro Paese e di risiedere attualmente negli Stati Uniti, a Boston, dove risultava iscritto all’Aire dal 2006.

L’oggetto dell’interpello posto dal pensionato estero riguarda la possibilità, a seguito del suo trasferimento in Italia, di godere del regime fiscale di favore introdotto dalla legge di bilancio del 2019 per un totale di 10 anni di imposta con una aliquota sostitutiva al 7% per le pensioni di fonte estera.

Riprendendo alcuni punti già chiariti sia con la risposta n. 353 del 2019, sia dalla Circolare n. 21/E emanata lo scorso 21 luglio, l’amministrazione finanziaria ha ricordato le condizioni di applicabilità del regime fiscale di favore dell’articolo 24-ter del Tuir, il quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

La prima condizione è quella del trasferimento della propria residenza fiscale da un Paese estero con il quale è in vigore un accordo di cooperazione amministrativa in uno dei Comuni del Mezzogiorno all’interno delle otto regioni del Sud con popolazione non superiore ai 20mila abitanti o anche in uno dei comuni con popolazione entro i 3mila abitanti nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto, dell’ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, compresi negli allegati al decreto legge n. 189/2016.

L’agenzia delle Entrate ha riscontrato che l’opzione appare attivabile dall’istante attraverso la dichiarazione reddituale nell’anno di imposta del trasferimento, non rilevando in alcun modo la sua cittadinanza sempre a condizione però che venga rispettato il requisito secondo cui chi si trasferisce in Italia richiedendo l’opzione in esame non deve essere stato fiscalmente residenti nel nostro Paese nei 5 periodi di imposta anteriori a quello in cui l'opzione diventa efficace.

La risposta apparsa ieri chiarisce che non è preclusivo dell’opzione per l’istante la titolarità di una ulteriore pensione erogata da Inps, ma che i redditi di pensione di fonte italiana non sconteranno l’aliquota agevolata del 7% ma saranno sottoposti alla tassazione ordinaria vigente per i soggetti residenti.

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