Rapporti di lavoro

Calamità naturali, operativa la cassa straordinaria per i dipendenti della Provincia di Savona

di Michele Regina

Il Ministero del lavoro, con circolare del 2 settembre 2020, n. 12, ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni operative per il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, per la frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona, in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Il Ministero ricorda che con la legge 27/2020 di conversione del DL Cura Italia è stato introdotto l'articolo 94-bis, con cui oltre a mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona, la Regione Liguria può erogare un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e ANF, per la durata massima di 12 mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio della Provincia di Savona, come detto impossibilitati a prestare attività lavorativa.

Detta misura è residuale rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Per l'erogazione dell'indennità in questione, non essendoci una espressa previsione normativa, il Ministero mutua in via analogica il procedimento già previsto per l'erogazione delle misure di sostegno al reddito contemplato per le aree di crisi industriale complessa, mediante il viene individuato l'Inps.

L'Inps provvede all'erogazione delle indennità e al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e alla Regione Liguria.

L'indennità in parola è concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso.

La Regione Liguria, verificati i requisiti, trasmette all'Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, per il tramite del Sistema Informativo Percettori.
Al trattamento - precisa il Ministero - non si applicano le previsioni relative al requisito dell'anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale.

L'indennità è concessa con decreto della Regione Liguria, che provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti di accesso. La Regione, verificati i requisiti, trasmette all'Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, per il tramite del Sistema Informativo Percettori. Al trattamento non si applicano le previsioni relative al requisito dell'anzianità lavorativa e le aziende beneficiarie non sono soggette al pagamento del contributo addizionale per gli ammortizzatori sociali.

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