Rapporti di lavoro

Le nuove regole del Mit per gli istruttori per la sicurezza marittima

di Mario Gallo

Tra i settori nei quali certamente è sempre più stretto l'intreccio tra la salute e la sicurezza sul lavoro, ossia la cosiddetta safety e la security spicca certamente quello marittimo; negli ultimi anni, infatti, il rapporto tra questi due ambiti è diventato sempre più delicato e, per altro, coinvolge anche altri come, ad esempio, quello della tutela dell'ambiente.

Per tale ragione la disciplina internazionale ha subito una significativa evoluzione, cui si aggiunge, da ultimo, il nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 agosto 2020, n. 787 (in Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2020, n. 215), che regolamenta i programmi dei corsi di formazione per il conseguimento e il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attività d'istruttore certificato in maritime security.

Requisiti di ammissibilità
Il provvedimento, che si compone di sei articoli e di sei allegati, interviene infatti su diversi fronti stabilendo, in primo luogo, che possono essere ammessi a frequentare i corsi per istruttori coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla scheda 6 "Formazione e familiarizzazione del personale addetto alla security", allegata Programma nazionale di sicurezza marittima, così come modificata con il Decreto dirigenziale del 14 aprile 2015, n. 411, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (art.2).
Per avere un quadro più puntuale dei requisiti va anche segnalata la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 31 maggio 2016, n.11, che distingue diverse situazioni.

Tipologie di corsi e soggetti formatori
Interessante è osservare, inoltre, che l'articolo 3 prevede l'abilitazione attraverso tre tipologie di corsi per istruttore certificato: ship security; port security; ship & port security.
Mentre per i primi due è prevista una durata minima di 32 ore, per l'ultimo tale durata sale a 40 ore.
Al termine il partecipante dovrà sostenere, inoltre, un esame teorico-pratico finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze, con il rilascio di un certificato di abilitazione avente validità quinquennale; da notare che è previsto anche l'obbligo dell'aggiornamento della durata di otto ore, secondo il programma riportato in allegato E, che potrà essere frequentato nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti formatori il Dm 18 agosto 2020, n. 787, riconosce l'abilitazione sia ai centri di formazione istituzionali che a quelli privati riconosciuti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere favorevole espresso dal ministero dell'Interno.

Regime transitorio
Resta da osservare, infine, che l'articolo 6 prevede anche un regime transitorio in base al quale i possessori di certificato rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dovranno chiedere il rinnovo (cfr. articolo 5, comma 3); tale previsione non appare, invero, molto chiara.
Inoltre, nelle more dell'attuazione del decreto e, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, è altresì previsto che le certificazioni scadenti nel corso del 2020 sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©