Rapporti di lavoro

Il buono mobilità concorre al reddito

di Salvatore Servidio

Con la riposta a interpello 293/2020, l'agenzia delle Entrate afferma che il buono mobilità rientra tra i fringe benefit, ovvero tra quei beni e servizi concessi ai lavoratori che costituiscono una forma di retribuzione aggiuntiva, e concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel caso in cui il valore di tutti i benefici percepiti superi la soglia dei 258,23 euro.

Nella fattispecie trattata dall'Agenzia, una città metropolitana, capofila di alcuni Comuni del proprio territorio, vorrebbe conoscere il corretto trattamento fiscale da applicare all'incentivo monetario corrisposto da un Comune ai propri dipendenti che partecipano al progetto di mobilità alternativa "Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro".

Il programma è volto all'adozione di azioni dirette alla riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione per favorirne la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell'automobile.

Nell'ambito di detto programma è prevista la cessione a titolo gratuito di buoni mobilità e/o concessione di agevolazioni tariffarie relative a servizi pubblici o di incentivi monetari ai lavoratori e agli studenti che usano mezzi di trasporto a basse emissioni rispettivamente nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola o università, sulla base di accordi raggiunti dagli enti proponenti con i datori di lavoro o le autorità scolastiche o accademiche competenti.

In particolare, l'istante evidenzia:
- che la percorrenza svolta in bicicletta/e-bike e utile per ottenere il buono mobilità, si riferisce esclusivamente al percorso compreso fra l'abitazione di residenza/domicilio del dipendente e la sede lavorativa (oppure il nodo di interscambio modale con treno o bus), e viceversa;
- che sono espressamente esclusi dal conteggio per ottenere il buono mobilità eventuali tragitti effettuati durante l'orario di lavoro e/o nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, eventuali rientri derivanti da ragioni d'ufficio, così come il tragitto per l'eventuale rientro a casa in pausa pranzo;
- che l'incentivo economico riferito al tragitto casa-lavoro-casa si tradurrà in un corrispettivo di 0,25 euro/km, ma è previsto un tetto massimo all'importo del "buono mobilità" di 50 euro/mese. Il buono mobilità sarà erogato in un'unica soluzione, alla fine del periodo interessato.

Con riferimento al caso di specie, si rileva che i buoni mobilità come definiti dal Dm Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29 luglio 2016, numero 208, si sostanziano in «voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale».

In particolare, l'allegato 1 al Dl 208/2016, al punto 5 definisce come buoni mobilità il «riconoscimento, a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell'auto privata, di voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni economiche accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile».

Pertanto, il dipendente, nel caso di specie, non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di euro 0,25/km, con un tetto massimo all'importo del buono mobilità di 50 euro/mese.

Ai fini impositivi, l'articolo 51, comma 1, del Dpr 22 dicembre 1986, numero 917, stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In tal modo si includono nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente consegue in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.
In particolare, il comma 2, lettera d, dell'articolo 51 prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente «le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici».

Eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono invece da assoggettare interamente a tassazione (si veda la circolare 23 dicembre 1997, numero 326).
La successiva lettera d-bis, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, «le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari indicati nell'art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12» (sul punto, si veda la circolare 29 marzo 2018, numero 5/E).

Argomentazioni delle Entrate
Nella risposta all'interpello 293/2020, l'Agenzia, richiamata la definizione offerta dal Dm 208/2016 dei buoni mobilità, specifica che, nel caso di specie, il dipendente non fruisce di un servizio di trasporto per il tragitto casa-lavoro-casa, né di somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, bensì beneficia di un valore economico corrisposto dal datore di lavoro di 0,25 euro/km, con un tetto massimo all'importo del buono mobilità di 50 euro/mese. Ne consegue che il buono concorre alla formazione della base imponibile del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori cui viene corrisposto, in forza del principio di onnicomprensività.
E sottolinea che il buono mobilità non concorre a formare il reddito solo se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati sia complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro.

Con particolare riferimento ai fringe benefit, la circolare 326/1997 ha precisato che:
- la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 258,23 euro va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d'imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta;
- in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui vengono superati i 258,23 euro e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell'intero periodo d'imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Verifica in concreto della soglia per l'insieme dei fringe benefit
Nel caso di specie, quindi, non è sufficiente che il valore annuo del buono mobilità, che l'istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l'importo di 258,23 euro, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.
Attenzione però, perché se il bonus mobilità dovesse superare nell'anno la cifra di 258,23 euro, ad esempio se un dipendente dovesse arrivare a percepire € 600 in un anno, allora tali € 600 verranno aggiunti al reddito e dunque tassati per l'intero.
Come si nota, il beneficio fiscale è limitato al tetto massimo previsto dalla norma, superando il quale non si ha più diritto a tale esenzione dal reddito.

Welfare aziendale nel decreto 104/2020
Il Dl 14 agosto 2020, numero 104, all'articolo 112 ha disposto per il solo 2020 il raddoppio della soglia di esenzione fiscale per beni e servizi erogati dall'azienda ai dipendenti come fringe benefit (non imponibili ai fini Irpef in virtù dell'articolo 51, comma 3, del Tuir) nell'ambito di piani di welfare aziendale.
Tale limite straordinario, oltre il quale scatta la tassazione per i fringe benefits (compensi in natura come incentivo, premio o per la fidelizzazione dei lavoratori) ascrivibili al 2020, è fissato a 516,46 euro.

Si evidenzia che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, che hanno lo scopo di incentivare e fidelizzare i dipendenti, mentre per le erogazioni in denaro resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificatamente previste (cfr. Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E).

Tra i più comuni fringe benefits nell'ambito di programmi di welfare aziendale si ricordano l'alloggio e il vitto in famiglia (per il portiere o per la badante o colf), i buoni pasto o mensa aziendale, l'alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda, l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda "datore di lavoro", quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali; l'autovetture o altri mezzi di trasporto.Oppure di altri servizi come: trasporto collettivo, asili aziendali, polizze assicurative, prestiti aziendali.Tali compensi in natura sono riconoscibili anche ad personam, al singolo dipendente in forma libera o contrattualizzata.La determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa fino al 12 gennaio dell'anno successivo, per cui il valore dei beni e servizi erogati nel 2020 sarà conteggiato nel momento in cui viene erogato al dipendente entro il 12 gennaio 2021, secondo la soglia indicata.

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