Rapporti di lavoro

Così lo sgravio contributivo 2019 per i contratti di solidarietà

di Mauro Marrucci

Con la circolare 100 del 9 settembre 2020, l'Inps ha dettato le istruzioni operative per il conguaglio dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6, commi 4 e 4 bis, del Dl 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2019. Se ne possono avvalere le imprese che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà. La circolare tiene conto della previsione del decreto interministeriale 2 del 27 settembre 2017 e della circolare 18/2017 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'agevolazione - stabilita nella riduzione del 35% dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori coinvolti e interessati da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% – spetta, in particolare, ai datori di lavoro che facciano ricorso ai contratti di solidarietà difensivi (articolo 21, comma 1, lettera c, del Dlgs 148/2015) o espansivi (articolo 41 del Dlgs 148/2015, fino alla loro vigenza per effetto della "sostituzione" con il contratto di espansione), sul presupposto di specifica domanda, per un periodo non superiore a 24 mesi.

Per l'anno 2019, la riduzione contributiva spetta alle imprese che al, 30 novembre 2019, avessero stipulato un contratto di solidarietà delle tipologie ammesse, nonché a quelle che avessero avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno 2018, le quali, sulla base di specifica istanza, siano state destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, come indicati nell'allegato 1 alla circolare 100.

Come di consueto, la riduzione contributiva del 35% deve essere applicata sulla contribuzione di ciascun dipendente che abbia subito una contrazione oraria in misura superiore al 20% per effetto della solidarietà e deve essere rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell'arco temporale dell'autorizzazione. Al ricorrere di tale condizione, i datori di lavoro beneficeranno pertanto dell'agevolazione sulla parte dei contributi a loro carico e per ogni lavoratore interessato.

Non sono soggetti alla riduzione i contributi:
- di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile;
- sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
- di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del Dlgs 182/1997;
- per la garanzia sul finanziamento della Quir, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 190/2014 per eventuali periodi di paga anteriori al luglio 2018.

Il beneficio è incompatibile con qualunque altra agevolazione contributiva prevista, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento ed è subordinato al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (normativa in materia di Durc).

L'applicazione dell'agevolazione deve altresì essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro che dovrà produrre alla sede competente dell'Inps il decreto direttoriale di ammissione ai fini del rilascio del codice di autorizzazione "1W".

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