Rapporti di lavoro

Bolzano: proroga aggiuntiva per il lavoro stagionale nel turismo

di Josef Tschöll

Il 31 agosto 2020 l'Unione albergatori e pubblici esercenti – (Hgv) e i sindacati Asgb, Cisl/Sgb - Fisascat, Cgil/Agb - Filcams e Uil/Sgk - Uiltucs hanno firmato un'intesa per modificare temporaneamente la disciplina dell'accordo territoriale in materia di proroga dei contratti a termine stagionali. La modifica consente una proroga aggiuntiva rispetto a quanto finora disciplinato dal citato accordo locale (versione definitiva del 20 novembre 2020) ed è in stretto collegamento con il D.L. n. 104/2020, il quale ha riformulato l'art. 93, D.L. n. 34/2020.

La disciplina sui contratti a termine stagionali prima delle attuali modifiche
Dopo l'intervento normativo sul contratto a termine, in particolare del D.L. n. 87/2018, e i cambiamenti all'interno del settore (maggiore durata della stagione estiva e invernale etc.) si è reso necessario adeguare anche la disciplina (capi II e III - Cip del 2012 e 2015) contrattuale sul lavoro stagionale per il settore turismo a Bolzano. L'accordo territoriale firmato dalle parti sociali l'anno scorso ha tenuto poi conto di queste esigenze mutate. Si ricorda, inoltre, che l'intesa territoriale prevede una (significativa) maggiorazione retributiva a favore dei lavoratori stagionali pari all'otto per cento calcolato sulla paga base, contingenza ed elemento provinciale.
Il rinnovo del Cip ha suddiviso la disciplina del contratto a termine stagionale secondo il periodo di apertura delle strutture. È rimasta così immutata la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato stagionali per le attività contenute nel D.P.R. n. 1525/1963 (punto 48). Si tratta delle attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi, per i quali non esistono vincoli perché già definite come stagionali dal decreto.
La seconda categoria di datori di lavoro riguarda le aziende con una chiusura minima su base annua e definite nell'accordo "aziende AAS 50" (stagionalità Alto Adige/Südtirol con chiusura minima di 50 giorni). Una chiusura di 50 giorni significa l'apertura di 315 giorni su base annua. Di conseguenza è possibile stipulare uno o più contratti a termine stagionali con una durata massima complessiva non superiore a 315 giorni nel periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno.
La terza categoria riguarda, invece, i datori di lavoro con un'apertura annuale. Per i periodi di intensificazione è consentita la stipulazione di uno o più contratti di lavoro a termine stagionali con una durata massima complessiva non superiore a 315 giorni nel periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno. La soluzione per queste imprese è stata, dunque, molto simile a quelle definite "aziende AAS 50", ma contiene una stretta sul numero dei contratti stagionali.
Le restrizioni del cosiddetto Decreto Dignità hanno toccato in parte anche il lavoro stagionale. Così, l'art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 (dopo le modifiche) consente la proroga del contratto a termine stagionale solo per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
A sua volta il contratto integrativo di Bolzano consente, nell'arco di una stagione, per il contratto a termine stagionale, due proroghe in caso di prima assunzione e una proroga nelle assunzioni successive presso lo stesso datore di lavoro. Così, nelle località turistiche normalmente vi è una stagione invernale e una estiva. Se il lavoratore è già stato assunto d'inverno, per la stagione estiva rimane una sola proroga contrattuale (sempre nel massimo delle quattro complessive secondo la disciplina ordinaria).

Due proroghe anche per la stagione estiva
Normalmente la soluzione trovata nel Cip è sufficiente per i datori di lavoro perché la stagione può essere pianificata, ma non funziona più in tempi di Covid-19 dove le prenotazioni e le attività sono assai incerte. Se il datore di lavoro possiede una sola proroga del contratto a termine stagionale diventa stretto soprattutto laddove i contratti sono stati stipulati con termine a metà / fine settembre. Se la stagione continua però fino a ottobre / novembre è necessaria una maggiore flessibilità. Così per garantire un quadro più certo per il settore le parti sociali hanno concordato una deroga per il periodo dal 1° giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020. Durante tale periodo il numero delle proroghe ammesse passa da una a due (se si tratta di assunzione successiva alla prima presso lo stesso datore di lavoro).
All'ulteriore proroga consentita dalla contrattazione territoriale dovrebbe poi aggiungersi anche quella dell'art. 93, D.L. n. 34/2020. La norma consente, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, e fino al 31 dicembre 2020, (fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, però non applicabile al lavoro stagionale) di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

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