Rapporti di lavoro

Sicurezza dei lavoratori della sanità: con la legge 113/2020 più tutele e giro di vite sulle sanzioni

di Mario Gallo

Da molti anni si è acceso, ormai, un intenso dibattito sul delicato problema della tutela della sicurezza dei lavoratori della sanità, pubblici e privati, dal dilagante rischio di aggressioni e di atti criminosi di terzi sul posto di lavoro, fenomeno che, invero, sembra che non si accenni a placare nemmeno in questa fase di emergenza da COVID-19.
Per tale motivo con la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" (in Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2020, n. 224) il legislatore ha messo a punto una nuova disciplina, che tenta in modo organico di regolare la materia, ponendola anche in diretta correlazione con il D.Lgs. n. 81/2008, operando anche un significativo giro di vite sulle sanzioni.

Ambito di applicazione e Osservatorio nazionale sulla sicurezza
L'obiettivo di fondo della legge n. 113/2020, quindi, è quello di avviare una nuova strategia complessiva di contrasto per tutelare maggiormente le professioni sanitarie e quelle socio-sanitarie previste dalla legge n. 3/2018 (cd. legge "Lorenzin"), quindi i medici, gli infermieri, etc., che quotidianamente sono coinvolti da atti di violenza.
Per conferire una maggiore efficacia a tale strategia è stata prevista, in primo luogo, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, al quale l'art.2 assegna numerosi compiti, sia di monitoraggio di tali fenomeni che delle misure di prevenzione e di protezione attuate nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che di studio per favorire la diffusione di buone prassi e di promozione di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Piani di sicurezza: vanno integrati con le misure di security
A corollario, poi, al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, l'art.7 della legge n. 113/2020, prevede anche l'obbligo per i datori di lavoro d'inserire nei propri piani di sicurezza, quindi, a quanto sembra di capire, nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, anche le misure "....volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento"; invero, nella prassi corrente già oggi, per effetto di quanto prevede l'art. 2087 c.c. e dell'orientamento uniforme assunto da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, gran parte dei datori di lavoro seguono tale indirizzo vista l'origine professionale di tali rischi esogeni presenti, per altro, anche in altri numerosi settori come, ad esempio, quello bancario, dei preziosi, dei trasporti, etc.

Sanzioni: inasprite le pene per gli autori degli atti di violenza
Al tempo stesso, infine, per contrastare ancora più efficacemente tali fenomeni gli artt. 4,5, 6, sono intervenuti anche sul sistema sanzionatorio penale; in particolare, va osservato che per effetto dell'art.4 a decorrere dal prossimo 24 settembre il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 583-quater c.p. che prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni e per le lesioni gravissime la reclusione da otto a sedici anni, si applica anche in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate al personale sanitario e socio-sanitario, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.
Da rilevare, inoltre, che l'art. 9 prevede anche una nuova sanzione amministrativa pecuniaria – salvo che il fatto costituisca reato – da euro 500 a euro 5.000, a carico di chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del predetto personale.

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