Rapporti di lavoro

Per tutelare la salute dei lavoratori serve fissare i tempi

di Pasquale Dui

L’esigenza di tutelare la salute del lavoratore si presta a orientare i datori di lavoro anche sul tema della disconnessione quotidiana, sopperendo alle carenze di effettività della normativa generale sul lavoro agile.

Sul sito dell’Inail è disponibile una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, in base all’articolo 22, comma 1, della legge 81/2017. A questo articolo fa espresso riferimento il Dpcm dell’8 marzo 2020 (articolo 2, comma 1, lettera R), in base al quale gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22, comma 1, «sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro». Il tutto nell’ambito della disciplina emergenziale, che opera fino al 15 ottobre, salvo interventi legislativi di riforma della legge 81/2017.

Il documento Inail mette il lavoratore a conoscenza dei rischi generali e specifici correlati all’esecuzione della prestazione in smart working. Si articola in diversi punti: dagli obblighi dei lavoratori ai comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker, dalle indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa in ambienti outdoor all’uso sicuro di attrezzature e dispositivi di lavoro.

Il punto nodale delle questioni interpretative su questo sistema normativo-amministrativo è la valenza assorbente della comunicazione, sino a esimere il datore di lavoro dal redigere un Documento di valutazione dei rischi (Dvr) - anche in forma di integrazione di quello generale) - che analizzi anche i rischi inerenti all’attività prestata dai lavoratori agili. Le risposte non sono univoche, anche se la fonte normativa del Dpcm fa propendere molti interpreti per la soluzione affermativa.

Secondo una diversa e più rigida impostazione, che non sembra aver avuto molto seguito, l’informativa si profila come un adempimento che non si sostituisce, ma si aggiunge agli obblighi discendenti dal Dlgs 81/2008 e anzi ne presuppone necessariamente l’osservanza, restando fermo - secondo questa interpretazione- che, nell’individuazione dei rischi per gli smart worker, il datore di lavoro dovrebbe far leva sulla collaborazione del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione (Rspp) e del medico competente e, previamente, in via consultiva, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), in ossequio all’articolo 29, commi 1 e 2, del decreto 81/2008.

In materia di sicurezza, si discute poi sull’applicazione, diretta o analogica, dell’articolo 3, comma 10, del Dlgs 81/2008, che prevede specifici obblighi per il datore di lavoro nel caso di lavoro svolto con continuità a distanza, anche nella forma del telelavoro. Anche su questo profilo, è emersa una opinione che ritiene applicabile anche al lavoro agile, in via quanto meno analogica, la disposizione del Testo Unico del 2008, anche se con qualche incertezza e con poco seguito. La disconnessione dei lavoratori è dunque autodisciplinata, come conseguenza dell’applicazione delle norme di tutela, una componente primaria delle quali è il rispetto dei limiti orari e giornalieri dell’impegno lavorativo, realizzabile solo con il “distacco” dall’ecosistema aziendale di lavoro, informatico e/o tecnologico.

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