Rapporti di lavoro

Bonus assegno di ricollocazione in Cigs, gli incentivi all'occupazione

di Alessia Noviello

Il datore di lavoro interessato all'assunzione incentivata di lavoratori in Cigs titolari di assegno di ricollocazione, a decorrere dal 28 giugno 2020 (Inps, circolare 77/2020), può inoltrare la domanda di ammissione all'agevolazione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online "BADR", appositamente predisposto dall'istituto reperibile sul sito internet, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'Inps, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica, mediante la consultazione della banca dati gestita dall'Anpal, se il lavoratore, per la cui assunzione si richiede l'agevolazione, sia titolare dell'assegno di ricollocazione e, in caso di esito positivo della verifica, autorizza la fruizione dell'agevolazione per il periodo spettante. A seguito dell'autorizzazione, l'incentivo potrà essere fruito mensilmente nelle denunce contributive.

Il nuovo rapporto di lavoro dovrà essere esclusivamente di tipo subordinato e potrà essere instaurato, anche in regime di part time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine.

Rientrano nel campo di applicazione della norma anche le assunzioni a scopo di somministrazione e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001. L'assunzione, inoltre, può avvenire anche con contratto di apprendistato, ai sensi del Dlgs 81/2015.
Restano invece esclusi i rapporti di lavoro intermittente e il lavoro domestico.

Il datore di lavoro che assume il lavoratore oggetto di accordo di ricollocazione beneficia di un esonero contributivo pari al 50% dei relativi contributi a carico del datore di lavoro, con l'esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 4.030,00 euro su base annua. Tale importo è annualmente rivalutato dall'Inps sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
-i premi e i contributi dovuti all'Inail;
-il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto;
-il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà
-il contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
-le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

La durata dell'esonero è pari a:
-diciotto mesi, nei casi di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
-dodici mesi, nei casi di assunzione con contratto a tempo determinato, prolungato per ulteriori sei mesi in caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato.

L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta.

Infine, il diritto alla sua legittima fruizione è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione stabiliti dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 e, dall'altro, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

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