Rapporti di lavoro

Contagio da Sars-cov-2, quale tutela infortunistica per il titolare dell'impresa individuale infettato?

di Mario Gallo

Nel corso di questi difficili mesi nei quali si è diffusa la pandemia da SARS-COV-2 il legislatore, sia pure lentamente, ha cercato di adattare in qualche modo la disciplina ordinaria in materia di rapporti di lavoro e di assicurazione obbligatoria, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al mutato scenario.

Com'è noto ha fatto molto discutere la previsione contenuta nell'art. 42, c.2, del D.L. n.18/2020, che qualifica come infortunio i casi accertati d'infezione da SARS- CoV-2 in occasione di lavoro, tant'è vero che l'INAIL con ben due circolari emanate a breve distanza di tempo, quella del 3 aprile 2020, n. 13 e del 20 maggio 2020, n.20, ha fornito chiarimenti in merito che, tuttavia, non hanno spento il dibattito su questo fronte.

Per altro, ultimamente lo stesso si è ulteriormente ampliato, in quanto i casi d'infezione non riguardano solo il personale dipendente ma anche lo stesso datore di lavoro; ci si sta chiedendo, infatti, se la tutela assicurativa è estendibile anche a quest'ultimo soggetto titolare dell'impresa individuale, nei casi in cui contragga la SARS-COV-2.

Soggetti beneficiari della tutela.
Occorre osservare in merito che nel vigente sistema di protezione e di sicurezza sociale la tutela assicurativa è riconosciuta non solo al lavoratore dipendente; infatti, già da tempo la dottrina ha avuto modo di sottolineare che ove il legislatore ha usato nel D.P.R. 1124/1965 il termine "lavoratore" non si deve intendere solo il lavoratore subordinato ma il soggetto protetto o assicurato, che può essere, quindi, anche un collaboratore coordinato e continuativo, un amministratore, un artigiano, etc.

Pertanto, beneficiano di tale tutela numerosi altri soggetti, tra cui quelli per i quali viene corrisposto un premio speciale (art. 42 D.P.R. 1124/1965) come, ad esempio, gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese (art.4, c.1, n.3, D.P.R. 1124/1965).

Infezione da SARS-COV-2 in occasione di lavoro.
Sulla base di tali principi generali, quindi, nella Circolare 3 aprile 2020, n. 13, l'INAIL, nel fornire indicazioni in materia di tutela infortunistica, ai fini assicurativi, nei casi accertati d'infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, ha sottolineato che in queste ipotesi " la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto".

La posizione del titolare dell'impresa individuale.
Pertanto, nel novero dei soggetti destinatari di tale tutela non rientrano solo i lavoratori dipendenti ma anche gli " .......assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa INAIL".
La tutela assicurativa, quindi, appare circoscritta a tale ambito e si estende alle persone assicurate all'INAIL tra le quali, almeno in generale, non appare ricompreso anche lo stesso datore di lavoro titolare dell'impresa individuale.
Tuttavia, tenuto conto anche dei principi contenuti negli artt.3 e 38 Cost., sembrano attratti da tale tutela i titolari artigiani ma, in merito, è fortemente auspicabile un chiarimento su questo profilo da parte dell'INAIL.
Ciò anche in considerazione della giurisprudenza espressa dalla S.C. di Cassazione che non ha mancato di rilevare che per l'artigiano l'occasione di lavoro si atteggia in modo particolare (Cfr. Cass. sez. Lavoro, 25 marzo 2005, n. 6431; 18 settembre 2000, n.12325)

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