Rapporti di lavoro

Gli assunti dopo il 13 luglio senza cassa fino al 15 novembre

di Enzo De Fusco

Fino a fine anno si possono utilizzare le residue 18 settimane previste dal decreto legge 104/2020. Invece l’azienda, che ha esaurito questo plafond entro il 15 novembre (o lo esaurirà poco più avanti), può richiedere tutte o parte delle sei settimane introdotte dal Dl 137/2020. Inoltre, tutte le aziende dal 1° gennaio 2021 avranno a disposizione ulteriori 12 settimane.

È questa la mappa delle tutele di cassa integrazione che emerge da un quadro normativo complesso che si sta configurando in queste settimane.

Il problema nasce dalla continua sovrapposizione dei periodi entro i quali devono essere utilizzate le settimane di cassa integrazione previste dal Governo.

In attesa dei chiarimenti Inps, le norme sembrano portare verso la seguente direzione.

1. Ci sono le aziende che ancora non hanno consumato in tutto o in parte le 18 settimane. In questo caso potranno fare domanda esaurendo le settimane residue fino a fine anno. Qualora le settimane mancanti non fossero sufficienti, potranno attingere a tutte o parte delle sei settimane, fino ad arrivare al 31 dicembre.

2. Ci sono le aziende che hanno esaurito le 18 settimane al 15 novembre. Si tratta di aziende più penalizzate dalla crisi sanitaria e dunque hanno utilizzato la cassa integrazione ininterrottamente dal 13 luglio. In questo caso possono utilizzare le sei settimane di cassa integrazione fino al 31 gennaio (anche se la situazione di perdurante crisi probabilmente le porterà a proseguire l’utilizzo in continuità fino al 27 dicembre). Va tenuto conto che le aziende dovranno “coprire” il periodo dal 28 dicembre fino al 31 dicembre con periodi di riposo contrattuali o di legge eventualmente accumulati.

3. Tutte le aziende potranno contare su nuove 12 settimane che partiranno dal 1° gennaio. Secondo il Ddl della legge di Bilancio, per la cassa integrazione ordinaria saranno utilizzabili fino al 31 marzo, mentre per Cigd e assegno ordinario il termine sarà il 30 giugno. Qualora le aziende indicate al precedente punto 2 a fine anno abbiano programmato un utilizzo di parte delle sei settimane oltre il 31 dicembre, queste ultime saranno computate nelle nuove 12 settimane previste dalla legge di Bilancio 2021.

Se sul lato dei datori di lavoro il quadro sembra chiaro, sul fronte dei dipendenti emergono diverse criticità.

Infatti, i lavoratori assunti dopo il 13 luglio, che risultano in forza alla data del 9 novembre, salvo interpretazioni più favorevoli da parte dell’Inps e del ministero del Lavoro, possono accedere alla cassa integrazione solo per le settimane che si collocano dopo il 15 novembre. E questo perché la norma estende l’applicazione della tutela solo alle settimane previste dopo questa data. Ciò significa che le aziende costrette a chiudere prima del 16 novembre per effetto del Dpcm del 24 ottobre o di ordinanze comunali o regionali, devono ritenere sospeso il rapporto senza retribuzione per impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione.

Nessun problema per lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo (Dl 23/2020) nonché per quelli in forza alla data del 25 marzo (Dl 18/2020) anche se i contratti sono stati successivamente rinnovati, per i quali continuano a trovare applicazione le tutele.

Non dovrebbero esserci problemi anche per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo che risultano in forza al 13 luglio anche se quest’ultima data è stata fissata in via amministrativa dall’Inps e non dal Dl 104/2020.

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