Rapporti di lavoro

Misure ad hoc nelle zone rosse

di Barbara Massara

Il decreto legge 149/2020, ristori 2, agli articoli 13 e 14, introduce due misure in favore dei lavoratori delle zone rosse con figli frequentanti la scuola secondaria di prima grado, con didattica in presenza sospesa dal Dpcm del 3 novembre (con la sola eccezione delle classi prime).

Le misure si rivolgono specificatamente ai lavoratori delle regioni e province autonome classificate dalle ordinanze del ministero della Salute con uno scenario di massima gravità (scenario 4) e un livello di rischio alto, appartenenti alle zone rosse. Si tratta di uno scenario destinato a evolversi, ampliandosi o riducendosi in ragione del monitoraggio settimanale effettuato dal ministero della Salute sui dati della curva epidemiologica.

Lavoratori dipendenti

L’articolo 13 del Dl ristori bis riconosce ai lavoratori dipendenti, genitori di un figlio che frequenta la scuola media, in occasione della sospensione, dal 6 novembre al 3 dicembre, della didattica in presenza disposta dall’articolo 3 comma 4, lettera f) del Dpcm 3 novembre, la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo della sospensione fruendo di un congedo straordinario indennizzato in misura pari al 50% della retribuzione (con esclusione di ratei di mensilità aggiuntive) e con integrale copertura contributiva figurativa.

L’utilizzo di questo congedo è subordinato alla condizione che sia impossibile lo svolgimento dell’attività in modalità di lavoro agile (condizione che non è stata ancora oggetto di specifico chiarimento), nonché a quella dell’alternativa fruizione tra i due genitori.

Questo congedo somiglia molto a quello previsto dall’articolo 21-bis del Dl 104/2020 per la quarantena o sospensione della didattica in presenza, ma oltre a non prevedere alcun requisito anagrafico del figlio (che può anche avere più di 14 o 16 anni), è soprattutto finanziato con un autonomo stanziamento di 52,1 milioni di euro, distinto pertanto da quello previsto di 93 milioni per il resto delle regioni (della zona gialla e arancione).

Nuova è invece la previsione dell’articolo 13, comma 3, del Dl 149/2020, che estende il congedo ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità grave accertata secondo l’articolo 4, comma 1, della legge 10/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, laddove sia stata disposta la chiusura in base ai Dpcm del 24 ottobre o del 3 novembre.

Lavoratori autonomi

L’articolo 14 del Dl 149/2020 introduce, invece, sempre per le aree della zona rossa, una speciale tutela in favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali autonome dell’Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, imprenditori agricoli), con figli frequentanti le scuole medie la cui didattica in presenza è stata sospesa dal Dpcm del 3 novembre.

La nuova misura consiste in uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 1.000 euro, da utilizzare durante il periodo di sospensione della didattica in presenza dei figli che frequentano la scuola media. Il bonus è fruibile attraverso il libretto famiglia (articolo 54-bis del Dl 50/2017), è rivolto anche ai genitori affidatari, ma non è spendibile per servizi resi dai familiari del richiedente.

Come avviene per il nuovo congedo straordinario, si applica anche ai genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, laddove sia stata disposta la chiusura con Dpcm.

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