Rapporti di lavoro

Smart working o congedo per la cura dei figli under 16

di Barbara Massara

Il decreto Ristori 1 estende all’ipotesi della sospensione dell’attività didattica in presenza le stesse tutele previste in favore del dipendente in caso di quarantena del figlio convivente. Inoltre è stata estesa da 14 anni a 16 anni non compiuti l’età del figlio convivente per il quale sono applicabili le misure originariamente introdotte dal Dl 111/2020 e poi incorporate nel Dl 104/2020.

L’articolo 22 del Dl 137/2020, in vigore dal 29 ottobre, attraverso la modifica dell’articolo 21-bis del Dl 104/2020, introduce due novità, valide fino al 31 dicembre. La prima novità consiste nell’estensione dell’età del figlio per il quale le tutele sono applicabili, e cioè da minore di 14 anni a minore di 16 anni.

La seconda novità riguarda l’applicazione delle tutele anche all’ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza, che si aggiunge a quelle della quarantena da contatto in plesso scolastico o da contatto nello svolgimento delle attività sportive o motorie nonché in occasione della frequenza di lezioni di lingue o musica. A queste misure sono state poi affiancate altre specifiche per le zone rosse con il Ristori 2 (si veda l’articolo a fianco).

Smart working

In ragione delle novità introdotte, la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in regime di smart working, quale disciplinata dai commi 1 e 2 dell’articolo 21-bis del Dl 104/2020, è prevista alle seguenti condizioni:

- figlio di età inferiore a 16 anni convivente (cioè con medesima residenza anagrafica) con il genitore richiedente;

- inoltre, quarantena disposta dal dipartimento della prevenzione della Asl per il figlio a seguito di contratto verificatosi nel plesso scolastico, o nel luogo di svolgimento dell’attività motoria o sportiva o delle lezioni di musica o lingua;

- o, in alternativa alla quarantena, la sospensione della didattica in presenza disposta dalla scuola.

Congedo per figli under 14

La misura del congedo indennizzato dall’Inps al 50%, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 21-bis, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Ristori 1, è applicabile non solo nell’ipotesi di quarantena “scolastica” del figlio under 14, ma anche in quella di sospensione dell’attività didattica in presenza sempre del figlio under 14. Il presupposto per fruire di questo congedo, anche nella nuova casistica, è l’impossibilità di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile, condizione che quindi dovrebbe ritenersi applicabile non solo in caso di incompatibilità con le mansioni del lavoratore coinvolto, ma anche in altri casi oggettivi, quali ad esempio la mancanza di collegamento di rete o delle attrezzature tecniche necessarie per lavorare a distanza (personal computer). Per il resto valgono le stesse regole previste dai commi 3 e 4 della medesima norma, che sono state illustrate dall’Inps nella circolare 116/2020, che però si riferisce alla sola ipotesi di congedo per “quarantena scolastica”, essendo l’ulteriore casistica intervenuta successivamente.

Congedo per figli di 14-16 anni

L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 21-bis introduce un nuovo congedo per i genitori conviventi di figli di età compresa tra i 14 (compiuti) e i 16 non compiuti, qualora questi ultimi siano destinatari di un provvedimento emesso dalla Asl di quarantena o di un provvedimento emesso dalla scuola di sospensione dell’attività didattica in presenza.

In considerazione dell’estensione, da parte del Dpcm del 3 novembre, della didattica a distanza a tutte le scuole superiori d’Italia, il congedo non retribuito dovrebbe poter essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti privati di figli tra i 14 e i 16 anni non compiuti che frequentano la scuola superiore.

Questo congedo, a differenza di quello previsto per i figli under 14, non è retribuito né indennizzato dall’Inps, né coperto da contribuzione figurativa. Si tratta pertanto di una vera e propria astensione non retribuita, durante la quale il dipendente non matura alcunché e ha solo diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Non essendo previsto alcun intervento economico da parte dell’Inps, la domanda dovrà essere presentata direttamente al datore di lavoro, che la dovrà istruire verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma di legge.

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