Rapporti di lavoro

Direttore Ausl nel Cda di una banca solo con l’ok preventivo dell’amministrazione

di Guglielmo Saporito

Oltre 700mila euro di sanzione a una banca per aver conferito l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione a un direttore generale di Ausl, senza previa autorizzazione dell'amministrazione sanitaria. Occorre infatti rispettare l'obbligo di informare l'ente di appartenenza, prima e indipendentemente dal verificarsi di un concreto cumulo di incarichi (quindi, anche se l'interessato sia nel frattempo collocato in quiescenza dall'Ausl).
La sanzione è stata confermata dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 11 novembre 2020, n. 25369), decidendo una vicenda del 2003 ma ancora attuale perché decisa con argomentazioni innovative. Infatti l'ingente sanzione irrogata è giustificata dall'esigenza di tutelare l'immagine pubblica, per il ritardo con il quale la banca non aveva informato l' Ausl della intenzione nominare il direttore generale della struttura sanitaria, a presidente del suo consiglio di amministrazione. Si legge infatti nella sentenza che le pubbliche amministrazioni sono determinanti per la reputazione e l'affidabilità dello Stato, e quindi hanno grande valore dal punto di vista economico. Per questo motivo si è diffusa l'esigenza di puntare sulle pubbliche amministrazioni, operando per organizzarle in modo da tutelare la “salute” del sistema, comprensiva della legalità e dell'etica dei rapporti con i vari settori dell'economia.
In tale quadro generale, le Sezioni unite collocano anche le incompatibilità e il cumulo di incarichi, precisando che il rispetto delle norme sui divieti di conferire incarichi e sul cumulo degli stessi, è rafforzata con riferimento agli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice delle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato sottoposti al controllo pubblico (come le banche). In conseguenza, qualora vi sia un'omessa verifica delle incompatibilità, non vi è solo il recupero degli importi erogati (di competenza della Corte dei conti), ma anche un oneroso illecito amministrativo a carico del soggetto che trascura le procedure imposte per evitare le incompatibilità (la previa autorizzazione all'amministrazione di appartenenza). La Cassazione adotta quindi un nuovo concetto di “agente pubblico”, che comprende sia il personale contrattualizzato, sia quello in regime di diritto pubblico (magistrati, università, militari), sia il personale con contratto di diritto privato, sia quello con rapporto professionale, e financo i rapporti onorari. Con queste premesse, le Sezioni unite esaminano la figura del direttore generale delle Ausl, frutto di una evoluzione legislativa del potere di nomina, con contratto di diritto privato e varie incompatibilità, coerenti alla grande delicatezza dell'incarico, dalla quale poi derivano l'esigenza di una “dedizione assunta” e l'incompatibilità con altri rapporti di carattere dipendente o autonomo. Anche se ha un contratto pubblico privato, il direttore generale dell'Ausl è quindi un “agente dell'amministrazione pubblica”, che non può essere insidiato da incarichi esterni senza una preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

La sentenza n. 25369/2020 delle Sezioni Unite

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