Rapporti di lavoro

Al centro del progetto il potenziamento delle competenze

La realizzazione del progetto formativo è la parte più delicata per accedere al Fondo nuove competenze.

Il progetto, da allegare all’accordo sindacale, deve contenere: gli obiettivi di apprendimento per la qualificazione o la riqualificazione dei lavoratori, espressi in termini di competenze da acquisire; il numero dei lavoratori coinvolti; la quantificazione degli oneri; il soggetto erogatore della formazione (che puòà essere la stessa azienda) ; le modalità di svolgimento della formazione; la durata.

Il percorso di sviluppo delle competenze previsto dal progetto si sviluppa poi in diverse fasi, che comprendono:
O il bilancio di competenze in ingresso, perchè il percorso sia personalizzato;
O la definizione delle competenze da sviluppare che devono essere espresse in coerenza con gli standard del Repertorio nazionale;
O lo svolgimento delle attività formative;
O la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, in conformità al Dlgs 13/2013.

Occorre quindi che i fabbisogni di nuove competenze utili ai progetti di sviluppo aziendale siano espressi in modo tale da trovare un riscontro, nei limiti del possibile, con le nomenclature e la referenziazione presente nel Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni e, più in generale, nell’Atlante del lavoro tenuto da Inapp. Si tratta di mettere in comunicazione tra loro i linguaggi di due mondi: quello delle imprese e quello tecnico-amministrativo del Repertorio.

Il Repertorio raccoglie i profili professionali e le relative competenze a partire dai Repertori regionali, classificati in 23 settori economico-professionali (Dm 30 giugno 2015) ed è in progressivo arricchimento.

L’obiettivo finale è quello di creare un sistema standardizzato di descrizione del lavoro e delle competenze associate ai singoli profili professionali.

L’accesso al Fondo richiede oggi alle imprese e ai sindacati uno sforzo di progettazione della formazione dei lavoratori a partire dalle unità di competenza, per consentire al lavoratore di capitalizzare e spendere gli apprendimenti conseguiti, anche accedendo ai servizi di validazione e certificazione delle competenze.

L’individuazione e la validazione delle competenze è un servizio che si conclude con un atto pubblico (Dlgs 13/2013 e Dm del 30 giugno 2015): alcune Regioni, però, non hanno ancora reso disponibile il proprio servizio di individuazione e validazione delle competenze.

Inoltre, si attende ancora la messa a regime del libretto formativo del cittadino, oggi confluito nel fascicolo elettronico del lavoratore, che dovrebbe costituire lo strumento indispensabile per tracciare e capitalizzare il patrimonio di competenze accumulato.

I progetti formativi allegati agli accordi sindacali dovranno quindi rispondere a criteri formali anche se è necessario che i servizi pubblici siano in grado di completare quanto previsto dal decreto sulla individuazione e validazione delle competenze.

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