Rapporti di lavoro

Congedo parentale fruito dal turnista in giornata festiva, se lavorata spetta l’indennità

di Antonella Iacopini

Il congedo parentale di cui agli articoli 32 e 34 del Dlgs n. 151/2001, fruito dal lavoratore la domenica o in altro giorno festivo, deve essere indennizzato se, in base alla programmazione dei turni effettuata dal datore di lavoro, in tali giornate il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa.

Lo ha chiarito l'Ufficio Legislativo del ministero del Lavoro con la nota n. 12026 del 24 novembre 2020, in risposta a una richiesta di parere formulata da una sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In particolare, il quesito faceva riferimento al mancato indennizzo dell'indennità giornaliera spettante per l'assenza per congedo parentale a un lavoratore - operaio turnista - del settore del trasporto pubblico locale, in quanto il datore di lavoro riteneva di non dover procedere al pagamento di detta indennità poiché riferita a una giornata festiva, ovvero la domenica, spettante solo per il godimento nelle giornate feriali.

La motivazione addotta dal datore di lavoro rinviava ad un orientamento Inps risalente alle circolari n. 17/1982 e n. 134368/1981, in base al quale anche in materia di indennizzabilità delle giornate di congedo parentale (cfr. sul punto paragrafo 7.1. della circolare 17/1982) si seguirebbe il criterio adottato per le giornate di malattia indennizzabili secondo cui «ai lavoratori con qualifica di operai... l'indennità spetta per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia».

A tal proposito, il Ministero ricorda quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del Dlgs n. 151/2001, che riconosce a ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l'altro genitore e per ogni figlio, nei primi 12 anni di vita del bambino il diritto di astenersi dal lavoro, per un determinato periodo, continuativo o frazionato, fruendo dell'indennità di cui al successivo articolo 34. È opportuno, sul punto, precisare anche che non sussiste alcun ostacolo per il lavoratore turnista a fruire del congedo parentale nelle giornate di domenica o nei festivi.

Ora, rispetto alle circolari richiamate dal datore di lavoro, il Ministero pone in evidenza quanto precisato in tempi più recenti dall'Istituto stesso con la circolare n. 41/2006.

Quest'ultima, in merito al congedo parentale, chiariva che l'indennizzabilità dello stesso deve essere riconosciuta per tutte le giornate in cui sia effettuata la prestazione lavorativa, con l'unica eccezione delle pause contrattuali, testualmente affermando che «(…) tale diritto» sia «esercitabile nei soli periodi di svolgimento dell'attività lavorativa». Inoltre, come sottolineato dal Ministero, le circolari del 1981 e 1982, oltre a essere datate nel tempo, non prendono in considerazione l'organizzazione del lavoro a turni, circostanza che ha reso necessaria un'ulteriore precisazione arrivata, appunto, nel 2006.

Il ministero del Lavoro condivide, quindi, l'orientamento dell'Ispettorato sull'indennizzabilità del congedo anche in giornate non feriali e, sul punto, richiama la sentenza n. 6742/2012 della Corte di cassazione, in cui si afferma nei casi di fruizione frazionata del periodo di congedo (anche di un solo giorno per volta), scelta rimessa esclusivamente al richiedente, che l'indennizzo è dovuto in tutti i casi in cui, nella giornata domenicale sia stata inserita, in base alla programmazione dei turni dell'organizzazione aziendale, la prestazione lavorativa del lavoratore, mentre sarà escluso laddove la richiesta di fruizione coincida con il giorno in cui cade il riposo settimanale.

Alla luce delle indicazioni e dei principi sopra richiamati, pertanto, ciò che rileva non è la giornata festiva, bensì se questa debba essere qualificata come "lavorativa" nell'ambito della turnazione. In altre parole, se il datore di lavoro ha già programmato l'attività lavorativa del dipendente da rendersi nella giornata festiva, significa che quest'ultima, per il lavoratore, è qualificabile come giornata lavorativa. Peraltro, il Ministero, nel parere in commento, richiama anche una nota dell'Aran (Ral 766/2011 – Orientamenti Applicativi) nella quale veniva evidenziato che se l'attività lavorativa è organizzata in turni che interessano anche la domenica o altre festività, tali giorni, per il dipendente chiamato a rendervi la prestazione in base alla turnazione programmata dal datore di lavoro, sono a tutti gli effetti giornate lavorative.

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