Rapporti di lavoro

Compensi adeguati, assicurazione contro gli infortuni e sicurezza: le tutele dei rider secondo l’Inl

di Stefano Rossi

Non è un caso che l'Ispettorato del lavoro, il ministero e i tribunali si stiano occupando delle condizioni di lavoro dei rider. Con lo stop alla ristorazione, per così dire in presenza, si è infatti incrementata la consegna a domicilio da parte dei ciclo-fattorini. L'Ispettorato del lavoro il 30 ottobre ha emanato la circolare 7, chiarendo quali tutele sono applicabili ai rider in base al Capo V-bis del Dlgs 81/2015. La circolare, innanzitutto, distingue tra rider etero-organizzati e ciclo-fattorini autonomi poiché solo a questi ultimi si applica la speciale disciplina, mentre per i collaboratori etero-organizzati dalla piattaforma digitale si applicherà la normativa sul lavoro subordinato, pur rimanendo lavoratori autonomi.

L'Ispettorato distingue la fase di accesso alla piattaforma dalla fase esecutiva. In quest'ultima è necessario verificare se i sistemi di rating siano finalizzati a orientare l'algoritmo nella selezione delle consegne da affidare al collaboratore (eliminando ad esempio le più vantaggiose), nella abilitazione/disattivazione della possibilità di scelta delle fasce orarie o delle “piazze” di sosta (consentendo o meno la scelta di quelle più “remunerative”) oppure siano addirittura strumentali a una applicazione automatica di decurtazioni del compenso spettante quale “sanzione” per non aver conformato la prestazione allo standard imposto dalla piattaforma. Se, quindi, la libertà di scelta del ciclo-fattorino è limitata dalla piattaforma è verosimile ritenere la prestazione etero-organizzata o, più probabilmente, subordinata, con conseguente riqualificazione del rapporto di lavoro.

È il caso, ad esempio, affrontato dal tribunale di Palermo (nella sentenza 3570/2020) che ha disposto l'assunzione a tempo pieno e indeterminato a una nota piattaforma di food delivery o della vicenda dei ciclo-fattorini (tribunale Milano decreto 9/2020), prevalentemente migranti richiedenti asilo, pagati tre euro netti a consegna a prescindere dalle ore di connessione, dai chilometri percorsi o dalle condizioni meteo.

La circolare analizza tre profili di tutela dei rider autonomi. In primo luogo si dovrà accertare, a partire dal 3 novembre 2020 (data di “operatività” della norma sul compenso), se esiste un contratto collettivo applicato dal committente e se questo contratto sia idoneo a superare il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato sui minimi dei contratti di settori affini. In assenza di un contratto idoneo, saranno quindi applicabili i minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'Ispettorato, a questo fine, individua il Ccnl della logistica (in linea con la pronuncia della Cassazione 1663/2020) per l'adozione della diffida accertativa sulle differenze tra quanto erogato e i minimi tabellari. Per la tutela prevenzionale e anti infortunistica, il premio assicurativo viene agganciato al «tasso di rischio corrispondente all'attività svolta», che per la sua variabilità potrebbe determinare oggettive incertezze; mentre l'imponibile è rapportato “ai giorni di effettiva attività”, con un prevedibile aggravamento del costo a carico del committente.

Infine, l'Ispettorato estende la disciplina sulla tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alla formazione e l'informazione dei collaboratori, alla denuncia di infortunio, alla sorveglianza sanitaria, al documento di valutazione dei rischi e ai dispositivi di protezione individuale. Il Ministero del lavoro, con la circolare 17 del 19 novembre, ha posto l'attenzione sulla disciplina della forma scritta e sulla tutela antidiscriminatoria. Il rider, quindi, ha diritto a ottenere un contratto scritto con indicazione di ogni utile informazione sulle condizioni applicabili al contratto. In caso di violazione, oltre alla sanzione amministrativa, è prevista un'indennità risarcitoria parametrata ai compensi percepiti nell'ultimo anno, alla gravità, alla durata della violazione e al comportamento delle parti. Il Ministero infine ricorda che al rider si applicano la disciplina antidiscriminatoria e lo Statuto dei lavoratori.

Il mondo del lavoro digitale non può esaurirsi con la figura del rider, con la conseguenza che la disciplina introdotta dovrà estendersi alle altre categorie di lavoratori che operano su piattaforme digitali, come ad esempio quelle che si occupano di trasporto passeggeri. Manca anche una definizione di piattaforma non digitale che impedisce di allargare la tutela anche ad altri lavoratori del settore terziario, come gli operatori dei call center outbound o i promoter del settore field marketing che lavorano nei grandi centri commerciali per reclamizzare prodotti food o non food.

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