Rapporti di lavoro

Festività di Capodanno ed Epifania, i trattamenti da applicare

di Michele Regina

A gennaio 2021 ricorrono la festività del Capodanno, che quest'anno cade di venerdì, e quella dell'Epifania, che invece cade di mercoledì.

Di seguito alcune informazioni per i datori di lavoro e loro consulenti.

Festività goduta
I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre quelle della contrattazione collettiva nazionale di settore, a cui si fa espresso rinvio per particolari e diverse discipline.
Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile, bensì ad ore quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale.

La festività che non coincida con la domenica non comporta alcun trattamento aggiuntivo per gli impiegati e agli altri lavoratori che sono retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.

Festività lavorata
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig/Fis/Cigd

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis/Cigd, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
- a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Per riassumere
- retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/FIS . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
- Cig ad orario ridotto: a carico del datore di lavoro
In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare.
La retribuzione erogata per le festività è imponibile ai fini fiscali e previdenziali.

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