Rapporti di lavoro

Tfm amministratori con regole ad hoc

di Massimo Romeo

La determinazione delle quote di accantonamento del trattamento di fine mandato degli amministratori segue le disposizioni che regolano il rapporto tra amministratori e società e non quelle relative ai lavoratori dipendenti. La disciplina fiscale per la società erogante dispone che le quote accantonate al fondo per l’indennità di fine rapporto siano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata (e senza alcun limite); in sostanza, il legislatore ha disposto che debba seguire, per la deducibilità, il principio di competenza. Così la la Ctr Lombardia con la sentenza n. 3232/2020.

Una Sas impugnava alcuni avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio riprendeva a tassazione la quota di ammortamento relativa al Tfm degli amministratori per violazione dell’articolo 105 Tuir. La Ctp accoglieva le doglianze della società osservando che la regola generale con cui si ammette la deducibilità dei Tfr trova la sua applicazione in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il singolo rapporto.

Nel caso di specie, motiva la Ctp, trattandosi di rapporto tra amministratori e società, questo trova la sua disciplina negli articoli 2364 e 2389 del Codice civile, nello statuto della società e nelle decisioni dell’assemblea che giustificavano l’attribuzione agli amministratori, per l’anno in questione, della quota di Tfm nella misura percentuale e nei termini decisi sull’ammontare dei ricavi ottenuti dalla società nello stesso esercizio.

Concludevano che l’accantonamento relativo costituisce un costo fiscalmente deducibile stante l’assenza di una specifica norma che limiti l’ammontare della quota deducibile.

L’Ufficio, in appello, sosteneva che la norma fiscale impone un limite nella deducibilità degli ammortamenti del Tfm a prescindere dalle regole civilistiche e li equipara alla misura degli accantonamenti previsti per il Tfr dei lavoratori dipendenti con indeducibilità della parte di accantonamento che eccede il compenso annualmente stabilito diviso per 13,5; evidenziava, altresì, che la società non aveva corrisposto nell’anno alcun compenso agli amministratori e ciò comportava l’impossibilità di determinare l’accantonamento annuale deducibile, poiché lo stesso «non deve essere superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5».

I giudici del “riesame” condividono l’interpretazione dei primi giudici. La Ctr osserva come la detraibilità dell’accantonamento dei compensi degli amministratori non deve essere determinata con le stesse regole per i lavoratori dipendenti (retribuzione annua divisa per 13,5), in quanto il legislatore fiscale non ha dettato una normativa derogatoria per tali accantonamenti, ma ha operato un richiamo alla disciplina civilistica prevista per i lavoratori dipendenti.

Pertanto, è da considerarsi ammesso come costo deducibile anche l’accantonamento di fine mandato oltre a quello previsto per i lavoratori dipendenti. Per la relativa determinazione, il Collegio fa riferimento alle diverse disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto tra amministratori e società e non alle disposizioni per i lavoratori dipendenti.

La disciplina civilistica, chiosano i giudici, non prevede alcun parametro concernente il calcolo del Tfm e le uniche norme che dispongono circa i compensi agli amministratori (estensibili anche al Tfm) sono gli articoli 2364 e 2389 del Cc dove viene chiaramente stabilito che il compenso spettante agli amministratori viene fissato dall’assemblea dei soci se non è stato stabilito all’atto della nomina e/o nello statuto della società.

Infine l’articolo 105, comma 4, del Tuir dispone che le quote accantonate al fondo per l’indennità di fine rapporto siano deducibili in ciascun esercizio per la quota maturata; in sostanza, il legislatore ha disposto che debba seguire, per la deducibilità, il principio di competenza. Questa è tuttavia sottesa al rispetto di una condizione, ossia che il diritto a percepire tale indennità derivi da atto con data certa, anteriore all’inizio del rapporto.

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