Rapporti di lavoro

Istruzioni per i congedi nelle zone rosse, ma domande ancora ferme

A tempo scaduto, con la circolare 2/2021 pubblicata ieri Inps ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato da parte dei genitori di figli frequentanti le scuole secondarie di primo grado durante il periodo di sospensione dell’attività scolastica in presenza, disposto a seguito dei Dpcm del 3 novembre e del 3 dicembre. Tali congedo erano fruibili fino al 31 dicembre scorso.

La possibilità di astenersi dall’attività lavorativa subordinata è stata introdotta dal decreto legge 149/2020 in favore dei genitori dei ragazzi di seconda e terza media residenti nelle “zone rosse” e per quelli con figli con disabilità grave se frequentanti scuole di qualunque ordine e grado od ospitati presso centri diurni a carattere assistenziali anch’essi oggetto di chiusura per effetto dei Dpcm del 24 ottobre, 3 novembre e 3 dicembre 2020, indipendentemente dal livello di rischio della regione.

La circolare illustra requisiti di accesso, caratteristiche, durata e incompatibilità del congedo. Inoltre fornisce un utile quadro sinottico dei congedi di compentenza Inps (non viene citata l’assenza dal lavoro per figlio over 14 e fino a 16 anni in quanto non indennizzata) messi a disposizione dal Governo a partire dalla ripresa dell’attività scolastica e fino al 31 dicembre: oltre a quelli delle zone rosse, infatti, ci sono quelli validi su tutto il territorio nazionale sin dal 9 settembre.

Non è ancora possibile presentare la domanda per le aree rosse, in attesa di un ulteriore messaggio Inps. Nella circolare si anticipa però che le richieste, al pari di quanto già avviene per altre prestazioni analoghe, vanno inoltrate solo in modalità telematica tramite sito internet, call center o patronati. Le domande avranno ovviamente effetto retroattivo. Ai datori di lavoro vengono fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive.

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