Rapporti di lavoro

Niente certificazione unica se l’eredità non ha un destinatario

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Le somme pagate al creditore pignoratizio di un debitore deceduto, in assenza di eredi o di curatore dell'eredità, devono essere certificate dal terzo pagatore esclusivamente nel modello 770, non rivestendo più il de cuius la natura di sostituito. Lo ha chiarito l'agenzia delle Entrate con l'interpello 13/2021.

Un contribuente ha richiesto come certificare le somme dallo stesso erogate in qualità di terzo a fronte di un pignoramento di crediti per diritti di autore vantati da un soggetto successivamente deceduto, la cui eredità risulta giacente senza nomina di un curatore. Il caso sottoposto all'amministrazione finanziaria afferisce agli obblighi dichiarativi, ma anche di effettuazione delle ritenute fiscali, propri del terzo che riveste la natura di sostituto d'imposta sia nei confronti del proprio iscritto, in base all'articolo 25 del Dpr 600/1973, che nei confronti del creditore pignoratizio del proprio iscritto debitore principale, secondo l'articolo 21 della legge 449/1997. La specificità del caso dipende dal fatto che, in costanza di esecuzione del pignoramento, il debitore principale è deceduto e allo stesso non sono succeduti eredi né un apposito curatore, mentre il terzo ha continuato a pagare il creditore pignoratizio.

La soluzione proposta dall'istante è quella di emettere una certificazione unica intestata al deceduto, in quanto le somme erogate al creditore pignoratizio sono comunque state calcolate dopo aver effettuato la ritenuta fiscale prevista dall'articolo 25 del Dpr 600/1973 sul credito derivante dal diritto di autore oggetto di pignoramento. L'istante ipotizza altresì che i futuri eredi possano eventualmente chiedere a rimborso le ritenute subite.

L'amministrazione finanziaria ripercorre gli obblighi propri del sostituto d'imposta che effettua un pagamento a seguito di pignoramento presso terzi, tra i quali la ritenuta del 20% laddove il credito afferisca a un reddito che per natura è assoggettato a ritenuta alla fonte, e la conseguente emissione della Cu. A parere dell'Agenzia, poiché l'eredità non è stata accettata da alcun erede, né è stato nominato il curatore, non sussiste per l'ente pubblico istante l'obbligo di sostituzione d'imposta, in quanto non esiste alcun sostituito.

Ne consegue, stante la specificità del caso, che le somme erogate al creditore pignoratizio devono essere esposte unicamente nel quadro SY del modello 770, dove vanno indicati sia il codice fiscale del debitore principale (il deceduto) sia quello del creditore pignoratizio e non deve essere emessa la certificazione unica. Sebbene non sia stato specificato dall'Agenzia, in quanto non oggetto dell'istanza, la mancanza dell'obbligo di sostituzione d'imposta comporta altresì l'indebita effettuazione delle ritenute secondo l'articolo 25 del Dpr 600/1973.

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