Rapporti di lavoro

Rischio sanzioni per chi non si vaccina

di Luigi Caiazza

Si discute da tempo sull’obbligo o meno delle vaccinazioni contro il coronavirus, in particolare da parte di medici, infermieri e operatori sanitari. Ciò che sta emergendo è che non tutti i soggetti operanti in ambienti con alta esposizione sono disponibili a sottoporsi alla vaccinazione o perché ritengono inefficace tale strumento di prevenzione oppure perché non escludono che essa stessa possa provocare danni alla salute di chi vi è sottoposto.

Prima di affrontare la problematica relativa alla possibilità di sanzionare chi rifiuta la vaccinazione, preme sottolineare che l’esame della questione posta viene qui fatto alla luce degli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori ai fini dell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro disciplinate sostanzialmente dal Testo unico di settore (Dlgs n. 81/2008). Un’analisi effettuata con particolare riferimento alle misure generali di tutela e obblighi di prevenzione del datore di lavoro (articolo 15), a quelli di formazione (articolo 37), agli obblighi dei lavoratori (articolo 20) e all’esposizione ad agenti biologici (Titolo X), tutte conformi al dettato di cui al secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione e, precisamente, alla parte in cui esso stabilisce che «nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge».

In merito agli obblighi generali del datore di lavoro, l’articolo 15 esplicitamente prevede quelli:

della eliminazione dei rischi e, ove non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso;

della riduzione dei rischi alla fonte;

del controllo sanitario dei lavoratori;

dell’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

Soffermando, invece, l’attenzione sugli obblighi del dipendente, l’articolo 20 stabilisce, tra l’altro, che ogni lavoratore:

deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni…;

deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro… ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Quest’ultimo obbligo è a sua volta collegato a quello corrispondente di formazione (articolo 37 del Testo unico), da parte del datore di lavoro, con particolare riguardo ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La circostanza in esame, come a suo tempo evidenziato anche dal ministero della Salute (si veda la circolare n. 14915 del 29 aprile 2020), pone in particolare rilievo la figura del medico competente, chiamato a svolgere la sorveglianza sanitaria in un contesto peculiare ed emergenziale, in occasione del quale deve supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio per l’adozione delle idonee misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Con l’occasione è stata posta in particolare evidenza la parte in cui l’articolo 28 del Testo unico stabilisce che la valutazione «deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari» e, nell’ambito del proprio ruolo, il medico competente potrà suggerire, qualora ritenuti utili per il contenimento del virus, l’adozione di eventuali mezzi diagnostici per stabilire l’idoneità dei dipendenti, nonché l’adozione di tutte le misure di prevenzione dalle quali, alla luce delle considerazioni ora esposte, non si ritiene possa essere esclusa la vaccinazione.

In merito alle conseguenze in caso di rifiuto alla vaccinazione, come misura di prevenzione disposta dal datore di lavoro con motivata intesa del medico competente, indipendentemente dall’applicazione da parte dell’organo di vigilanza delle eventuali sanzioni penali previste per violazione alle citate disposizioni del Testo unico, si ritiene che il datore di lavoro possa legittimamente irrogare quelle previste dal contratto collettivo nazionale applicabile, tenendo conto dell’intenzionalità del comportamento del lavoratore e della rilevante inosservanza all’obbligo di legge come sopra individuato.

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