Rapporti di lavoro

Cigs per evento improvviso: il Covid-19 esonera dal piano di risanamento

di Mauro Marrucci

La Cigs per crisi aziendale conseguente all’evento improvviso e imprevisto della pandemia da Covid -19, ferme restando le altre condizioni, è ammessa anche senza la presentazione di un piano di risanamento. Lo afferma il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 15 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021.

Sotto un profilo di carattere generale, la causale di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2015, deve essere supportata dalle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, con cui il Dicastero Lavoro ha approvato i criteri per la valutazione dei programmi di CIGS relativi alle varie causali previste dal D.Lgs. n. 148/2015.

In tale ambito normativo, l'approvazione del programma della classica causale della crisi aziendale è subordinata alla contestuale presenza di quattro condizioni: a) l'andamento a carattere negativo ovvero involutivo di una serie di indicatori economico-finanziari; b) il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente; c) la presentazione di un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri; d) la finalizzazione a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione da parte del programma di risanamento.

L'art. 2, comma 3, del D.M. 94033/2016 ha tuttavia previsto anche la possibilità di concessione della CIGS per un caso particolare di crisi aziendale, qual'è quella conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. Secondo la fonte secondaria tale fattispecie è valutata dal Ministero, pur in assenza delle condizioni sopra richiamate alle lettere a) e b), in presenza del piano di risanamento e della finalizzazione del programma di cui alle lettere c) e d).

In questo quadro si colloca ora il D.M. del 15 dicembre 2020 con il quale il Ministero del Lavoro ha evidenziato l'eccezionalità della pandemia da COVID-19 e le forti ripercussioni economiche e sociali da essa generate, al momento non facilmente stimabili nell'ambito di tutto il panorama produttivo. La disposizione assume quindi contezza che, in questa fase, l'attività di programmazione delle imprese, in una prospettiva di superamento della crisi aziendale, è difficilmente gestibile se non una volta terminati gli effetti della contingente situazione emergenziale che impatta negativamente sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.

Per questi motivi il Dicastero ha previsto che la valutazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19 - ferma restando la necessaria salvaguardia occupazionale - viene effettuata anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 94033/2016.

Questa possibilità viene concessa per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica. In tale periodo le sospensioni potranno essere accordate anche in deroga al limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva di cui all'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.

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