Rapporti di lavoro

Istanza di certificazione del contratto di appalto presentata dal consorzio, chiarimenti Inl

di Antonella Iacopini

Nell'ambito della procedura di certificazione del contratto di appalto, ex art. 84 del D. Lgs. n. 276/2003, in cui la parte stipulante sia un consorzio, l'indagine di "genuinità" deve riguardare non solo il consorzio, bensì tutte le imprese consorziate già individuate nel medesimo contratto da certificare, trattandosi dei soggetti chiamati a dare esecuzione all'appalto e nei cui confronti la certificazione produrrà i suoi effetti, a prescindere dalla presentazione dell'istanza di certificazione da parte dal solo consorzio. Questo è quanto emerge dal parere prot. n. 97 del 21 gennaio 2021, con il quale l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione di contratti di appalto stipulati da consorzi, la cui esecuzione viene affidata ad alcune delle società consorziate.
L'Ispettorato, nella stessa nota, precisa, altresì, come gli effetti della certificazione non si possono estendere alle eventuali ulteriori imprese che abbiano, in un momento successivo alla certificazione, aderito al consorzio e siano intervenute, in corso d'opera, nell'esecuzione del contratto di appalto. Il motivo di tale esclusione va ricercato nella condizione per cui, nei confronti delle società successivamente aggregatesi, la commissione di certificazione non ha evidentemente potuto effettuare le necessarie verifiche di idoneità utili a fondare il giudizio di genuinità del contratto. Allo stesso modo, tali considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui, in corso d'opera, intervengano altre imprese già consorziate al momento della stipula dell'appalto e della sua certificazione, ma che non erano state individuate nel contratto certificato quali esecutrici dello stesso.
Come noto, infatti, la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro è una procedura volontaria di validazione della volontà delle parti coinvolte di utilizzare una determinata tipologia contrattuale. La finalità è quella di prevenire il contenzioso in materia di lavoro, sul piano qualificatorio. Nel caso del contratto di appalto, la commissione di certificazione, tra quelle previste all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003, è chiamata a verificare se l'appaltatore possa eseguire il servizio/l'opera sulla base di indici che tengono conto della concreta organizzazione di mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, del citato decreto. Distinguendo, in tal modo, l'appalto genuino dall'interposizione illecita di manodopera. A tal proposito, richiamando le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 5/2011, la nota in commento ricorda che la natura e le caratteristiche dell'appalto dovranno essere valutate con ancora maggiore attenzione nelle ipotesi dei c.d. appalti labour intensive, ossia negli appalti caratterizzati da prevalenza delle prestazioni lavorative rispetto all'utilizzo di beni strumentali, nei quali potrebbe mancare l'apporto di mezzi e dotazioni materiali da parte dell'appaltatore. Più in particolare la citata circolare evidenziava che l'indagine dell'organo certificatore – sia quando la certificazione è richiesta in sede di stipula del contratto, sia successivamente in sede di attuazione del programma negoziale – sarà tanto più pregnante ed efficace se la disamina circa la sussistenza degli elementi e dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sia effettuata non solo su base documentale ma anche attraverso l'acquisizione delle dichiarazioni delle parti coinvolte.
In chiusura, la nota sottolinea il presupposto alla base dei ragionamenti seguiti, ovvero che il regolamento del consorzio preveda, quale effetto della sua costituzione e dell'adesione da parte delle consorziate, il vincolo del consorzio a contrattare in nome delle consorziate in ragione del quale è possibile prescindere da un successivo atto di assegnazione o subappalto ai fini dell'esecuzione dei contratti stipulati dal consorzio.

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