Rapporti di lavoro

Disciplina privatistica applicabile ai licenziamenti di dipendenti di società in house

di Antonella Iacopini

Nelle ipotesi di licenziamento disciplinare intimato a lavoratori dipendenti di società in house si applica l'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 300/1970, relativo alla disciplina sulle impugnazioni, ivi compresa quella concernente la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato, non essendo prevista alcuna deroga specifica alla normativa generale per i rapporti di lavoro privati. Questa l'indicazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro contenuta nella nota n. 289 del 15 febbraio 2021.

Si ricorda che i commi 6 e 7 del richiamato articolo 7 prevedono che il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. Tale procedura, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 56 del Dlgs n. 165/2001, per effetto dell'articolo 72 del Dlgs n. 150/2009, non è applicabile ai dipendenti pubblici, come chiarito dal ministero del Lavoro con interpello n. 11/2012.

Tale esclusione è applicabile anche alle ipotesi di licenziamento disciplinare intimato a lavoratori dipendenti di società a controllo pubblico e di quelle in house, considerato il complesso quadro normativo e giurisprudenziale venutosi a creare a seguito della riforma delle società a partecipazione pubblica ad opera del Dlgs n. 175/2016? L'Ispettorato, per rispondere al quesito posto da una propria articolazione territoriale, si avvale dei principi stabiliti dagli articoli 2093 e 2129 del Codice civile, in base ai quali le disposizioni relative al rapporto di lavoro nell'impresa si applicano anche agli enti pubblici, in mancanza di deroghe o comunque nel caso in cui gli enti esercitino una attività imprenditoriale. L'ancoraggio quindi alla disciplina del "lavoro nell'impresa" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico e delle società in house risulta indipendente rispetto alla riforma realizzata dal citato Dlgs n. 175/2016.

Del resto, lo stesso articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 circoscrive il proprio ambito di applicazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ivi individuate, tra cui non sono ricomprese né le società a controllo pubblico, né le società in house. Nello stesso senso, peraltro, anche la giurisprudenza di merito, che, con le sentenze Cass., sez. un., sent. n. 7759/2017; Cass. ord n. 22046/2018, ha affermato che il rimando alla disciplina privatistica va coordinato con le eventuali deroghe introdotte dal legislatore. Inoltre, rifacendosi ai contenuti articolati dell'articolo 19 del citato Dlgs n. 175/2016, l'Inl sottolinea come le deroghe previste al principio generale di applicazione della disciplina privatistica riguardino soltanto le assunzioni e la retribuzione (cfr. Cass. ord. n. 21378/2018), diversamente non è presente alcuna disciplina co riferimento alle impugnazioni (cfr. Cass. sent. n.7222/2018).

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