Rapporti di lavoro

Risoluzione consensuale negoziata e Naspi, valido l’accordo sottoscritto da un solo sindacato

di Mauro Marrucci

Nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento, l'accesso alla Naspi è consentito anche nella circostanza in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in attuazione di un accordo collettivo aziendale sottoscritto da una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il chiarimento è stato fornito dall'Inps con il messaggio 689 del 17 febbraio 2021.

La vicenda è stata originata dall'articolo 14, comma 3, del Dl 104/2020, il quale ha stabilito che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14 non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Tale previsione normativa è stata replicata anche dall'articolo 12, comma 11, del Dl 137/2020, in ordine al divieto di licenziamento di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 311, della legge 178/2020, che ha disciplinato analogamente la materia in ordine alla richiamata preclusione recessiva datoriale, valida fino al 31 marzo 2021, disposta dai commi 309 e 310.

Talune sedi periferiche dell'Istituto avevano sollevato dubbi interpretativi in merito all'espressione utilizzata dal legislatore con particolare riferimento alla previsione secondo cui l'accordo collettivo aziendale debba essere stipulato «dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

La querelle interpretativa era del resto corroborata da una lettura a contrario dell'opzione dottrinaria, secondo la quale, seppure con riferimento ad altre disposizioni di legge (ad esempio articolo 1, comma 2, lettera m, del Dlgs 66/2003), in riferimento a vicende negoziali, si riteneva che l'utilizzo della preposizione semplice «da», in luogo della preposizione articolata «dalle», volesse legittimare i contratti collettivi stipulati anche soltanto da una o da alcune organizzazioni sindacali senza l'obbligatoria sottoscrizione da parte di tutte.

Sulla scorta dell'interpretazione emersa, alcune sedi territoriali dell'Inps avevano quindi respinto le domande di indennità Naspi ove l'accordo preordinato alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro fosse stato sottoscritto da una sola e non da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Risolvendo la questione, l'Istituto ha quindi precisato che l'atto negoziale volto a consentire la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro è da ritenere valido anche se sottoscritto da una sola delle organizzazioni sindacali leader.

In presenza degli altri requisiti di cui al Dlgs 22/2015, il dipendente che abbia aderito formalmente a tale accordo potrà quindi beneficiare della Naspi, fermo restando l'onere del datore di lavoro al pagamento del ticket di licenziamento.

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