Rapporti di lavoro

Permessi di soggiorno extra Ue in scadenza, validità fino ad aprile 2021

di Alberto Rozza

L'Inps, con il messaggio 2/03/2021 n. 895, facendo seguito al Dl n. 2/2021, ha riepilogato i permessi di soggiorno in scadenza che possono fruire dell'ulteriore proroga della validità fino al prossimo 30 aprile 2021, dopo aver già fruito della precedente prevista dal Dl n. 125/2020 fino al 31 gennaio u.s..

Più precisamente, i documenti che possono beneficiare della proroga sono quelli indicati dall'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del Dl n. 18/2020 (legge n. 27/2020), che originariamente aveva esteso la validità dei permessi di soggiorno di cittadini extracomunitari fino al 31 agosto 2020, sulla quale era intervenuta anche la circolare del ministero dell'Interno del 24 marzo 2020.

Entrando nello specifico, il differimento trova applicazione nei confronti dei procedimenti conseguenti alle istanze relative:
- alla conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale. Non va dimenticato, infatti, che per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno è necessario che il titolo in possesso sia in corso di validità.
-al permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia (articolo 5, comma 7, T.U. immigrazione);
-ai documenti di viaggio che la questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 24 del Dlgs n. 251/2007;
-al rilascio dei nulla osta per lavoro stagionale (comma 2 dell'articolo 24 del T.U. immigrazione);
-al rilascio dei nulla osta per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29, 29-bis del T.U. immigrazione). Si ricorda che l'ingresso dei familiari di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avviene previo rilascio di un visto per ricongiungimento familiare, che deve essere richiesto dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia o al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato presentando la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo sportello unico per l'immigrazione. Il nulla osta è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta;
-al rilascio dei nulla osta per lavoro per i casi particolari di cui agli articoli 27 e successivi del T.U. immigrazione (tra gli altri ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari).

Inoltre, possono fruire della nuova scadenza anche:
-la procedura per il rilascio da parte dello sportello unico per l'immigrazione del nulla-osta al lavoro subordinato che autorizza il datore di lavoro il quale ne fa richiesta ad assumere un lavoratore straniero residente all'estero (articolo 22 del T.U. immigrazione);
-la procedura per il rilascio da parte dello sportello unico del nulla osta al lavoro stagionale, che permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale (articolo 24 del T.U, immigrazione);
-la procedura per il rilascio del visto per lavoro autonomo (articolo 26 del T.U. immigrazione). Si ricorda che il visto può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Perché la rappresentanza diplomatica o consolare rilasci il visto, occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività;
-la procedura per rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 30 T.U. immigrazione);
-le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per studio, la cui durata varia in relazione alla durata del corso, tirocinio, scambio formativo o convenzione in base alla quale è stato richiesto (articolo 39-bis del T.U. immigrazione).

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