Rapporti di lavoro

Scivolo pensionistico tramite risoluzione consensuale

di Aldo Bottini

Mentre si discute se, quando e come sarà rimosso il divieto di licenziamento oggi vigente, va considerato l'utilizzo di uno strumento alternativo, non traumatico e negoziato con il quale far fronte alle esigenze di riorganizzazione. Ci si riferisce al contratto di espansione, introdotto nel 2019 in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, che aveva un suo antenato (per così dire) nel contratto di solidarietà espansiva introdotto nel 1984 e poi ridisciplinato, senza grande successo, nel 2015 dal Jobs act.

La legge di Bilancio 2021, nell'estenderlo anche all'anno in corso, ha abbassato la soglia dimensionale per accedervi da 1.000 a 500 dipendenti, consentendone peraltro l'utilizzo, solo per quanto attiene allo scivolo pensionistico, alle aziende con un organico almeno pari a 250 unità «calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi». Il contratto si stipula presso il ministero del Lavoro con le organizzazioni sindacali, a seguito della procedura di consultazione prevista per la Cigs.

È uno strumento complesso, destinato ad aziende coinvolte in processi di riorganizzazione che richiedono una modifica delle competenze professionali in organico. Uno strumento che consente di far fronte a due fondamentali esigenze. Da un lato il ricambio generazionale, con accompagnamento a pensione dei lavoratori più anziani e con l'inserimento di altri, portatori di nuove professionalità. Dall'altro la riqualificazione e formazione del personale in organico, attraverso un progetto sostenuto dalla possibilità di riduzione dell'orario di lavoro con intervento Cigs (riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale).

Quanto alla prima esigenza, è prevista l'assunzione di nuove professionalità a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante), in linea con i piani di reindustrializzazione e riorganizzazione, per le quali si dovrà indicare numero, profili e programmazione temporale. Il numero non è prefissato per legge, e quindi può essere negoziato tra le parti. Il contraltare alle assunzioni è uno scivolo pensionistico per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla decorrenza della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) e abbiano maturato il requisito contributivo o della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

Il meccanismo prevede il consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (tramite accordi di non opposizione al licenziamento) e presuppone il diritto alla Naspi. Oggi quindi, vigente il blocco dei licenziamenti, l'unica possibilità di utilizzo è quella di far ricorso agli accordi sindacali che prevedono risoluzioni consensuali con Naspi (articolo 14 del Dl 104/2020 e successive modifiche).

È riconosciuta al lavoratore per tutto il periodo, fino alla pensione, un'indennità mensile pari al trattamento pensionistico maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto, come quantificato dall'Inps. Il datore versa la provvista mensile all'istituto di previdenza, che poi provvederà al riconoscimento dell'indennità al lavoratore. Dal versamento a carico del datore di lavoro viene detratto un importo equivalente alla Naspi spettante all'ex dipendente. Se l'accompagnamento è a pensione anticipata, il datore versa anche i contributi previdenziali, con esclusione del periodo coperto figurativamente dalla Naspi. C'è uno “sconto” ulteriore sul versamento per le imprese (o i gruppi di imprese) con più di 1.000 dipendenti che assumono almeno un nuovo dipendente ogni tre lavoratori “prepensionati”, consistente in una annualità di Naspi.

Quanto alla formazione, parte integrante del contratto è un dettagliato progetto di formazione e riqualificazione rivolto a quel personale che, a causa della modifica dei processi aziendali, del progresso e dello sviluppo tecnologico risulti in possesso di conoscenze non più adeguate. La formazione dovrà essere effettiva e il progetto certificato da organismi terzi rispetto all'impresa. Il progetto di formazione e riqualificazione può essere svolto attraverso una riduzione di orario (non superiore in media al 30%, ma con possibilità di concordare con il singolo dipendente una riduzione fino al 100%), strettamente legata e funzionale alla formazione e assistita dal trattamento di cassa integrazione straordinaria, per un massimo di 18 mesi anche non continuativi. Formazione e ricambio generazionale, quindi, per affrontare nel 2021 le sfide che le trasformazioni tecnologiche e produttive in atto pongono alle aziende.

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