Rapporti di lavoro

Donazioni con detrazione a conguaglio

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Il datore di lavoro può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30% sulle somme trattenute ai dipendenti che intendono donare per l’emergenza Covid-19. Questo l’interessante chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 138/2021.

Il quesito esaminato proviene da un Ateneo universitario che nel corso dell’anno 2020 ha promosso due campagne di fundraising tra il proprio personale docente e tecnico amministrativo per il contrasto dell’emergenza Covid-19. In particolare l’istante chiede di poter estendere l’agevolazione fiscale recata dal decreto Cura Italia per chi effettua liberalità a sostegno dell’emergenza anche all’ipotesi in cui le donazioni non siano effettuate dal personale dipendente direttamente ma tramite trattenute sullo stipendio da parte del datore di lavoro. Il Dl Cura Italia (articolo 66 Dl 18/2020, convertito nella legge 27/2020) ha previsto una detrazione pari al 30% per un importo non superiore a 30mila euro in caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e enti non profit in favore di Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni.

La risposta dell’Agenzia è decisamente condivisibile e risponde a criteri di coerenza e semplificazione delle procedure di riconoscimento dei benefici fiscali. Peraltro la prassi aveva gia ammesso in precedenza per il datore di lavoro, in caso di erogazioni liberali effettuate per il suo tramite, di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione del 19 % delle somme trattenute al dipendente e versate per suo ordine e conto ad un ente Onlus destinatario delle erogazioni medesime (si vedano risoluzioni dell’agenzia delle Entrate 17 novembre 2008, n. 441/E e 15 giugno 2009, n. 160/E).

In particolare tale trattamento trova spazio anche se l’agevolazione in esame non rientra tra i benefici fiscali (articoli 12, 13 e 15 del Tuir) indicati nella disciplina che consente al datore/sostituto d’imposta di riconoscere in sede di conguaglio le detrazioni spettanti al dipendente/sostituito a fronte degli oneri sostenuti per il tramite del datore (articolo 23, comma 3, del Dpr 600/73).

A tale conclusione si giunge, dunque, secondo l’Agenzia, attraverso una interpretazione estensiva del citato articolo 23 in considerazione della necessità di semplificare gli adempimenti a carico dei dipendenti-donanti.

Come precisato nel documento di prassi, similmente alle ipotesi indicate agli articoli 12, 13 e 15 del Tuir, anche nel caso di specie sono riscontrabili taluni presupposti comuni, come la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell’erogazione al dipendente e la finalità solidaristica della stessa.

A questi si aggiungono il fatto che il dipendente è chiamato a manifestare espressamente il proprio animus donandi (autorizzando il datore ad operare le relative trattenute sullo stipendio), che del progetto solidaristico indicato dal dipendente è data specifica evidenza nel cedolino-paga che costruisce documentazione attestante il sostenimento dell’onere da parte del dipendente.

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