Rapporti di lavoro

Le disparità tra quarantena e malattia suscitano dubbi di incostituzionalità

Per il lavoratore in quarantena, l’assenza dal lavoro non rileva ai fini del periodo di comporto. La stessa tutela non è prevista per chi si ammala di Covid-19

di Pasquale Dui


L'intervento del legislatore, con il decreto legge Sostegni 41/2021, ha apportato modifiche e precisazioni sulle tutele economiche e normative dei lavoratori fragili, nelle disposizioni dell'articolo 15, piuttosto intricate in termini di lettura, data la sovrapposizione con la precedente decretazione del 2020.
Una spina nel fianco del corredo normativo sulle infezioni da Covid-19 è quella relativa alla computabilità o meno delle assenze legate alla infezione (ad esempio, ricadute), sintomatica ed effettiva o asintomatica, ai fini del periodo di comporto (si veda il Sole 24 Ore del 14 dicembre 2020).
Anche in base alla disciplina della materia ampliata e innovata dal decreto Sostegni, la problematica non è ancora del tutto risolta, soprattutto se si considera che, a stretto rigore letterale e inspiegabilmente, i giorni di assenza dal lavoro per malattia Covid contratta a seguito di infezione e comportante inabilità al lavoro, rientrano nel calcolo/computo del periodo di comporto.
Il lavoratore in quarantena, invece, beneficia dell'esenzione dal calcolo del comporto.

Quarantena fuori dal comporto

Invero, la lettura interpretativa dell‘intero corpus normativo 2020-2021 è fuorviata dall‘accorpamendo di previsioni con finalità differenti, posto che le disposizioni di tutela dei lavoratori fragili sono sempre accorpate alle previsioni stabilite per le seguenti fattispecie di quarantena a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza (che, oltremodo, non prevedono necessariamente uno stato di malattia): applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, dell'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.Ebbene, secondo esplicita previsione dell‘articolo 15 decreto Sostegni, le situazioni di possibile assenza dal lavoro per finalità precauzionali sono equiparate alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e “non sono computabili ai fini del periodo di comporto“ (art. 15, comma 1, lettera a)).

Malattia Covid inclusa nel comporto

Nessuna previsione di tale natura è contenuta nel corpus normativo emergenziale per il lavoratore affetto da malattia Covid contratta. Il lavoratore affetto da malattia Covid vede computate nel periodo di comporto tutte le assenze dal lavoro (ricadute incluse), mentre il lavoratore che è stato messo in quarantena beneficia dell‘esenzione dal calcolo del comporto. In questi termini, un lavoratore in realtà sano è tutelato in una modalità più pregnante di quello effettivamente malato, con qualche dubbio di incostituzionalità (quantomeno in relazione agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione).

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