Rapporti di lavoro

Regione Sicilia: Indennità di mobilità in deroga per gli ex beneficiari di Naspi

di Gianfranco Nobis

I lavoratori delle aree di crisi industriale della Regione Siciliana che abbiano terminato il trattamento di Naspi a decorrere dal 14 ottobre 2020 possono richiedere all'Inps il pagamento dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2020.

Attraverso la Circolare n. 51 del 26 marzo 2021 l'Inps provvede a dare attuazione alle previsioni di cui l'articolo 1-bis del Dl n.104/2020 (introdotto dalla legge di conversione n.126/2020).

L'indennità viene parametrata all'assegno di mobilità in deroga e spetta ai lavoratori subordinati, sia a tempo determinato, sia indeterminato, operai, impiegati o quadri, compresi apprendisti e somministrati che dal 14 ottobre 2021 abbiano terminato il trattamento di Naspi.

L'indennità coprirà il restante periodo del 2020 scoperto dalla Naspi e sarà pari ai massimali previsti per la mobilità ovvero 914,96 euro per retribuzioni inferiori a 2.102,24 euro oppure 1.099,70 euro se superiore (valori al netto della riduzione del 5.84 come da Circolare Inps n.48/2016).

Il pagamento dell'indennità è subordinato alla presenza di un'adeguata copertura finanziaria, per la quale sono stati accantonati 7,4 milioni; a tal fine la Regione siciliana dovrà inviare all'Istituto l'elenco dei beneficiari, gli importi stimati e i periodi interessati (obbligatoriamente compresi all'interno del periodo 14 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020).

La Direzione regionale siciliana, al termine delle attività di verifica, rilascerà uno specifico nulla osta per effetto del quale la Regione potrà emettere il decreto di concessione del trattamento.

I lavoratori interessati potranno quindi presentare istanza di riconoscimento del trattamento attraverso un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga.

L'Istituto conferma, poi, che l'indennità non potrà essere oggetto di liquidazione anticipata in unica soluzione in quanto tale possibilità non è prevista dalla legge.

In merito al cumulo e alla compatibilità dell'indennità in commento trovano applicazione i medesimi principi previsti per l'indennità di mobilità ordinaria, precisando però che nel caso in cui il beneficiario si rioccupi con un lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, potrà usufruire unicamente della sospensione e non dello "slittamento della data finale" poiché il termine della prestazione è già indicato nel Decreto di concessione.

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