Rapporti di lavoro

Il lunedì di Pasqua in busta paga

di Michele Regina

Lunedì 5 aprile (lunedì dell'Angelo), dopo la Pasqua, è stata una giornata festiva.
È utile fare il punto circa gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici del personale e/o i consulenti.

Secondo la legge 260/1949, sono considerate festive, oltre le domeniche, le seguenti giornate:
– 1° gennaio;
– Epifania (6 gennaio);
– lunedì dopo Pasqua;
– Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
– Ognissanti (1º novembre);
– Immacolata Concezione (8 dicembre);
– Natale (25 dicembre);
– 26 dicembre.
Tutti i datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre che quelle della contrattazione collettiva.

Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto è già compresa nello stipendio.

Si ricorda che la giornata di Pasqua (festività mobile), pur coincidendo sempre con la domenica, non comporta quote aggiuntive della retribuzione. In tal caso si deve però osservare il disposto del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o aziendali, che possono prevedere una diversa disciplina migliorativa.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva viene riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.

Lavoratori in Cig/Fis
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
–sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

Per riepilogare:
–retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.

Assegni nucleo familiare
Per la retribuzione delle festività è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall'Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Regime fiscale e previdenziale
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mesi di aprile.

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