Adempimenti

Reddito di emergenza, domande fino al 30 aprile

di Antonio Carlo Scacco

A partire dal 7 aprile e fino al 30 aprile 2021 (quest'ultimo è un termine perentorio), i soggetti interessati devono presentare la domanda, personalmente o tramite i patronati, per ottenere le quote del reddito di emergenza (Rem) relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2021. Il beneficio è previsto dall'articolo 12, co. 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni).

Soggetti interessati
Il reddito di mergenza è stato istituito con l'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (cd. Rilancio), quale misura straordinaria di sostegno al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto legge 41/2021, attualmente in corso di conversione presso le Aule parlamentari, ha introdotto novità di rilievo, in particolare:
a)ha ampliato la platea dei destinatari prevedendo, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, un incremento della la soglia di accesso di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
b)ha previsto la erogazione delle tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che abbiano terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021.
I requisiti sono i seguenti (devono sussistere tutti):


In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, è prevista la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che:
a)abbiano terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DIS-COLL)
b)abbiano un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a 30.000 euro, non siano titolari di reddito di cittadinanza o di un rapporto di lavoro (escluso l'intermittente) o pensione al 23 marzo 2021

Attenzione: in pratica si prevede un proseguimento dei benefici NASpI e DIS-COLL condizionato alla verifica dello stato di bisogno

Soggetti esclusi
I soggetti esclusi sono: i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena (condannati in via definitiva che si trovano in carcere in esecuzione della pena inflitta. Non vi rientrano i detenuti in stato di custodia cautelare, in attesa di giudizio); i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Ove nel nucleo familiare beneficiario siano presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene conto.

Calcolo del Rem e modalità dell'adempimento
L'importo del Rem si calcola sulla base di un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Più in particolare il Rem previsto dal decreto Sostegni è corrisposto in tre quote (ossia erogato per tre volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 840 euro (limite massimo), a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti.

Esempio: si associa al richiedente il valore di 1 e si aggiunge 0,4 per ogni componente maggiorenne oppure 0,2 per ogni componente minorenne. Il valore ottenuto (parametro scala equivalenza) si moltiplica per 400 euro. in ogni caso il parametro non può superare il valore massimo di 2, anche in presenza di famiglie molto numerose (quindi il valore massimo della quota di Rem è pari a 800). In caso di famiglia con disabile grave o di una persona non autosufficiente, il parametro può salire fino a 2,1 (reddito di emergenza pari a 840 euro).

Ipotizziamo che una famiglia sia composta di due persone maggiorenni e due minorenni:
400 x ( 1 + 0,4 + 0,2 + 0,2 ) = 400 x 1,8 = 720 (quota mensile, per due mensilità)


Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente on line, perentoriamente entro il 30 aprile (quindi domande presentate dopo tale termine saranno scartate), attraverso i seguenti canali:
a)Il sito dell'Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
b)gli Istituti di patronato.

Attenzione: è necessario essere in possesso di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida al momento della domanda.

Si accede all'applicazione collegandosi online alla procedura "REM (Reddito di Emergenza)" all'interno del portale INPS e inserendo le proprie credenziali. Per inserire una nuova domanda va selezionata la voce "Acquisizione" presente nel sottomenu "GESTIONE DOMANDA". Una volta inserita la data di presentazione della domanda e premuto il tasto "continua" si accede alla compilazione vera e propria che si compone di:
• un Quadro A , "Dati richiedente e tutore", corrispondente alla parte dell'anagrafica del tutore, qualora presente, e del richiedente;
• un Quadro B, "Dichiarazione possesso requisiti e modalità di pagamento";
corrispondente alla parte dei dati di: autocertificazione del possesso dei requisiti; dichiarazione di eventuali componenti del nucleo in stato detentivo o istituti di lunga degenza; scelta del metodo di pagamento.
• un Quadro C, "Sottoscrizione dichiarazione".

Una volta completati tutti i passaggi, in caso di esito positivo, si visualizza il messaggio di esito positivo. In questa fase viene attribuito il protocollo di riferimento della pratica ed possibile effettuare il download in formato pdf e/o excel dei dati inseriti per la domanda in questione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©