Rapporti di lavoro

Niente reddito di emergenza a chi perde la Naspi o la Dis-coll

di Pietro Gremigni

Il decreto sostegni 41/2021 ha riconosciuto, entro i limiti di spesa previsti, l'erogazione del reddito di emergenza (Rem) per tre mensilità, ciascuna pari all'ammontare della quota mensile stabilita dall'articolo 82 del decreto-legge 34/2020 per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento è adesso sotto i riflettori dell'Inps che ha emanato la circolare 61 del 14 aprile 2021 sottolineando le due novità principali:
- le modifiche ai requisiti per l'accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà;
- l'aggiunta di una nuova categoria di beneficiari, cioè di coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la Naspi o la Dis-coll.

Requisiti
La richiesta di Rem, da presentare entro il 30 aprile 2021, presuppone il possesso dei seguenti requisiti:
- un valore del reddito familiare, basato sul principio di cassa, del mese di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all'ammontare del Rem mensile (cioè 400 euro moltiplicato per la scala di equivalenza in base ai componenti il nucleo), più, in caso di locazione dell'abitazione, 1/12 del canone;
- mancata percezione di indennità covid da parte dei membri del nucleo;
- residenza in Italia del richiedente il beneficio;
- presenza di un patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro;
- Isee inferiore a 15.000 euro.

Il requisito relativo al valore dell'Isee viene verificato, all'atto della presentazione della domanda, dall'Inps nell'ultima Dsu valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l'Isee minorenni, in luogo di quello ordinario.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari di pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.
Sono invece compatibili i trattamenti assistenziali non pensionistici, quali ad esempio, l'indennità di accompagnamento e l'assegno di invalidità civile.

Infine il Rem è incompatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più membri titolari, al momento della presentazione della domanda, di rapporti di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo.
Per i lavoratori in cassa integrazione si deve prendere a riferimento la retribuzione teorica spettante, con la conseguenza, ad esempio, che, per un nucleo composto da due adulti e due minorenni, non residente in locazione, con soglia di compatibilità pari a 720 euro (400 moltiplicato per la scala di equivalenza di 1,8), con un solo maggiorenne lavoratore dipendente posto in cassa integrazione, il requisito non è soddisfatto in presenza di una retribuzione teorica superiore a 720 euro.

Ex percettori di Naspi e Dis-coll
Le tre mensilità di Rem sono riconosciute in misura pari a 400 euro, a prescindere dal possesso dei predetti requisiti salvo la percezione del RdC, a coloro che sono in possesso di un Isee non superiore a 30mila euro, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, le prestazioni di Naspi e Dis-coll.Resta ferma l'incompatibilità con:
- le indennità covid di 2.400 euro riconosciute dallo stesso decreto sostegni;
- la titolarità, al 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- una pensione diretta o indiretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Per la circolare 61/2021, sulla base delle precedenti considerazioni, non soddisfa il requisito:
- chi è decaduto dal diritto alla prestazione prima del naturale termine della stessa;
- chi ha chiesto e ottenuto l'anticipazione in unica rata per l'avvio di lavoro autonomo o attività d'impresa.

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