Rapporti di lavoro

La comunicazione di fine del rapporto sblocca l’indennità

Il lavoratore aderente all’esodo, oltre ad aver diritto all’incentivo concordato con il datore di lavoro, può accedere all’indennità Naspi Il lavoratore aderente all’esodo, oltre ad aver diritto all’incentivo concordato con il datore di lavoro, può accedere all’indennità Naspi

di Alessandro Rota Porta

La risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a un accordo collettivo aziendale, come ipotesi derogatoria al blocco dei licenziamenti, trova la sua appetibilità nel fatto che il lavoratore aderente all’esodo, oltre ad aver diritto all’incentivo concordato con il datore di lavoro, può accedere all’indennità Naspi.

Il trattamento è ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo: questa regola è stata chiarita dall’Inps con il messaggio 4464/2020, fin dall’introduzione dello strumento normativo. La sua applicazione prosegue anche ora grazie al rinnovo operato dal Dl Sostegni (articolo 8, comma 11, del Dl 41/2021) con un termine variabile a seconda del settore aziendale: fino al 30 giugno prossimo per i datori di lavoro che hanno la possibilità di usare la cassa integrazione ordinaria Covid-19; fino al 31 ottobre 2021 per coloro che possono usufruire degli altri ammortizzatori speciali.

Pur essendo il blocco dei licenziamenti collegato alla concessione delle integrazioni salariali – l’accordo di incentivo all’esodo può avvenire indipendentemente dall’effettivo ricorso agli ammortizzatori sociali, sia quelli per emergenza Covid, sia di tipo ordinario: un’azienda che non ha mai fatto richiesta della Cig può stipulare un’intesa collettiva di esodo agevolato, facendo scattare il diritto alla Naspi per i lavoratori che vi aderiscano, senza essere condizionata dalla mancata fruizione.

Rientrano nella deroga i datori di lavoro di qualsiasi dimensione, purché con eccedenze di personale per motivi economici.

Sui tecnicismi dell’accordo collettivo, attraverso il messaggio 689 del 17 febbraio scorso, l’Inps ha precisato che non rileva la sottoscrizione dell’intesa da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma è sufficiente la sottoscrizione anche da parte di una sola di queste organizzazioni, oltre all’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

È importante che il datore compili correttamente sia la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione (Unilav) sia il flusso Uniemens con il quale viene segnalata la cessazione del rapporto: come specificato nel messaggio Inps 528/2021, deve essere esposto il codice Tipo cessazione «2A», per identificare la fattispecie in esame. La valorizzazione di questa codifica serve a confermare il diritto alla Naspi: proprio su questo tema, la prassi dell’Istituto fin dalla circolare 111/2020 (punto 2) ha stabilito che i lavoratori interessati, alla presentazione della domanda dell’indennità, alleghino l’accordo collettivo aziendale e la documentazione che attesta l’adesione all’accordo, così da poter accedere alla prestazione.

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