Rapporti di lavoro

Professionisti: domande entro il 31 luglio per il reddito di ultima istanza

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 37 del decreto legge Sostegni-bis, in vigore dal 26 maggio, rende possibile i professionisti ordinistici, titolari di ogni emolumento corrisposto dai medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale e che risponda alle medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità, l'accesso al reddito di ultima istanza.

Per accedere alla indennità è necessario presentare domanda on line entro il 31 luglio 2021.

Soggetti interessati

L'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loroattività o il loro rapporto di lavoro.

Un primo decreto interministeriale, in data 28 marzo 2020, ha fissato le modalità di attribuzione della indennità prevista a valere sul "Fondo di ultima istanza".

Un secondo decreto interministeriale (n. 10 del 30 aprile 2020), ha individuato la quota del limite di spesa da destinare al sostegno al reddito dei professionisti. Attenzione: il decreto legge Rilancio (dl 34/2020), apportando modifiche al precedente decreto legge Cura Italia (dl 18/2020), aveva stabilito che le indennità ivi previste, incluse quelle erogate a valere sul fondo di ultima istanza destinato (anche) ai professionisti ordinistici, fossero cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984.

Questo assegno, tuttavia, è quello erogato specificamente dall'INPS a favore dei lavoratori dipendenti e degli iscritti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Di consguenza i professionisti ordinistici percettori di assegni di invalidità o similari erogati dalle rispettive casse previdenziali erano stati esclusi dalle indennità erogate a valere sul fondo di ultima istanza.

Sono interessati:

A) i professionisti ordinistici che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione) non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

B) i professionisti ordinistici che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione) compreso tra 35.000 e 50.000 euro con una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o con la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020, termine esteso al 30 aprile 2020 e al 31 maggio 2020 per le indennità, rispettivamente, dei mesi di aprile e di maggio 2020.

Attenzione: ove la iscrizione all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria fosse stata perfezionata nel corso degli anni 2019 e 2020, l'indennità era riconosciuta ai soggetti che hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi (DM del 29 maggio 2020).

L'importo delle indennità

Le indennità che possono essere richieste sono pari alle indennità previste per il mese di marzo (euro 600,00), aprile (euro 600,00) e maggio (euro 1.000,00), quindi complessivamente euro 2.200.

Attenzione: in alcuni casi gli Enti previdenziali delle Casse professionali hanno deliberato integrazioni ai suddetti importi.

Ad esempio L'Enpacl (previdenza dei consulenti del lavoro) ha disposto con delibera del 13 novembre 2020 la erogazione di un importo pari a 400,00 euro a integrazione delle indennità di ultima istanza erogate dallo Stato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Attenzione: stando alla lettera della norma gli assegni cumulabili dovrebbero essere soltanto quelli erogati a titolo di invalidità e di carattere previdenziale (ossia finanziati da contribuzione), non assistenziali.

Ad esempio l'Enpacl, la cassa di previdenza dei consulenti del lavoro, prevede un assegno di invalidità, erogato all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, ed un assegno di inabilità che spetta invece a chi, a causa di malattia o infortunio, abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione.

Solo la prima tipologia di assegni, salvo interpretazioni diverse ed estensive, dovrebbe rientrare nel cumulo.

Come

Le domande per I'ottenimento dell'indennità dovranno essere presentate on line entro il 31 luglio 2021 agli enti di previdenza cui i professionisti sono obbligatoriamente iscritti. Gli Enti verificano la regolarità dei requisiti ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato. La domanda deve essere presentata con le medesime modalità previste dal DM 28 marzo 2020 (articolo 37, co.1, cpv. 1-quater e 1-quinquies del decreto legge 73/2021).

Attenzione: l'indennita può essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione (escluse quelle assimilabili alle pensioni di invalidità);

b) di non essere gia percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

c) di non essere percettore del reddito di cittadinanza.

d) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

e) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui sopra;

f) di aver chiuso la partita IVA ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo a I primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito limitazioni della propria attività a causa di provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per I'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

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