Rapporti di lavoro

Spettacolo, indennità di malattia calcolata su quaranta giornate

di Pietro Gremigni

Per i lavoratori dello spettacolo sono stati ridotti i contributi necessari per il diritto all'indennità di malattia, nonché lo stesso numero di paghe per calcolare la relativa misura dell'indennità.

A seguito dell'approvazione della legge 106/2021, di conversione del Dl 73/2021, cioè del decreto Sostegni bis, con la circolare 132/2021 l'Inps ha riepilogato le novità e fornito le prime istruzioni.

Prima di analizzare le novità, l'Inps riepiloga l'ambito applicativo, cioè la platea dei destinatari dell'indennità di malattia, identificata in tutti i lavoratori dello spettacolo sia con rapporto dipendente che autonomo, a eccezione dei lavoratori che esercitano in forma autonoma l'attività musicale, i dipendenti dalle fondazioni lirico-sinfoniche e i dipendenti da enti pubblici.

La prima novità riguarda il requisito contributivo per accedere all'indennità di malattia: infatti i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all'indennità per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso. La riduzione da 100 a 40 contributi giornalieri vale per le malattie insorte dal 26 maggio 2021.

Tale indennità, riepiloga la circolare dell'Inps, è a carico del Fondo dello spettacolo in misura pari:
- al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al 20° giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
- all'80% della retribuzione media globale giornaliera dal 21° giorno in poi fino al limite di 180 giorni;
- al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.

Invece, dopo la cessazione del contratto a tempo determinato, i trattamenti di malattia possono essere corrisposti per i periodi successivi, diversamente dalla generalità dei rapporti di lavoro, entro il limite delle giornate indennizzabili, pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Quando la malattia prosegua oltre il termine di validità del contratto, i giorni di malattia eccedenti sono indennizzati al 40%.

L'altra novità, prevista dal decreto Sostegni bis, riguarda la determinazione della base imponibile per calcolare l'indennità di malattia, non più costituita dalle ultime 100 giornate retribuite bensì dalle ultime 40.Pertanto, per gli eventi di malattia verificatisi dal 26 maggio 2021, la misura dell'indennità si determina sulla base della retribuzione media percepita nelle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo obbligatorio; sono compresi il rateo della tredicesima mensilità e altri eventuali premi o emolumenti vari, ugualmente soggetti a contribuzione. Sono escluse dal computo le giornate con accredito figurativo dei contributi.

Per i rapporti a termine, la retribuzione giornaliera è vincolata al limite del massimale elevato dal decreto Sostegni bis da 67,14 a 100 euro.

Nulla cambia in relazione alle modalità di pagamento, che è anticipato dal datore di lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato, mentre è a carico dell'Inps per disoccupati, lavoratori a termine e per gli stagionali dello spettacolo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©