Rapporti di lavoro

Fino al 31 ottobre 2021 è possibile assumere con il contratto di rioccupazione

di Pietro Gremigni

I benefici legati al contratto di rioccupazione riguardano le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati effettuate fino al 31 ottobre 2021.

Il conseguente esonero contributivo spettante al datore di lavoro riguarda la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenzemiologica.

La misua epidra ha quindi portata eccezionale tant'è, come detto, che sarà limitata al 31 ottobre 2021.

Prima di focalizzarci sugli aspetti più operativi e gestionali vediamo di inquadrare il campo applicativo e le condizioni previste dall'art. 41 del decreto-legge 73/2021 conv. nella legge 106/2021.

Beneficiari – Sono i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, sia imprenditori che non imprenditori. Risultano pertanto escluse:-le pubbliche amministrazioni-imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sugli aiuti di stato.

Il contratto di rioccupazione presuppone l'instaurazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione di altre tipologie compreso l'apprendistato e i contratti a termine trasformati a tempo indeterminato.L'altra condizione soggettiva è che il lavoratore da assumere sia in stato di disoccupazione, in una situazione cioè in cui ha dato immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva concordate col centro per l'impiego.

Stipulazione del contratto – Il contratto a tempo indeterminato va stipulato in forma scritta e deve prevedere una durata di almeno 6 mesi. Il contratto può essere anche a tempo parziale.

Al contratto occorre allegare un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. In pratica durante i sei mesi di durata del progetto l'inserimento nei nuovi compiti dovrà avvenire gradualmente e in misura variabile da caso a caso, a seconda del livello professionale posseduto rispetto a quello che il contratto di rioccupazione si pone come obiettivo. Il progetto dovrà esplicitare le tappe dell'inserimento lavorativo.

Durante questa fase il lavoratore gode di una tutela speciale contro i licenziamenti illegittimi.

In particolare il recesso del datore di lavoro dal rapporto prima del termine di scadenza comporta l'applicazione di quanto già previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ossia la possibile reintegra del lavoratore o la corresponsione di una indennità risarcitoria. Allo scadere dei sei mesi le parti sono libere di recedere ai sensi dell'art. 2118 del cod. civ. nel rispetto del preavviso contrattuale.

Beneficio – Vediamo la misura del beneficio legato a questo particolare tipo di contratto e gli adempimenti connessi.

L'esonero contributivo è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Sono esclusi i premi Inail.La durata massima dell'esonero è comunque di sei mesi dal momento di instaurazione del contratto di rioccupazione.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro, corrispondenti a 16,12 euro giornaliere. Nei part time il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Condizioni - Più che adempimenti il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni legate alla fruizione dell'esonero:

-l'assunzione non deve violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

-presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia finalizzata all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso;

-deve sussistere la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);

-assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

-rispetto degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi tipologia;

-nei sei mesi precedenti l'assunzione, non si può procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, o a licenziamenti collettivi;

-occorre rispettare i limiti agli aiuti di stato (non devono superare 1.800.000 euro per impresa oppure 270.000 euro per le imprese di acquacoltura e pesca e l'impresa non doveva essere in condizioni di difficoltà al 31 dicembre 2019).

Aspetti operativi - Il modulo di istanza on-line "RIOC è recuperabile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it (INPS mess. 3050/2021). I dati da comunicare nella domanda sono:-generalità del lavoratore;-codice della comunicazione obbligatoria;-importo della retribuzione mensile media;-percentuale del part-time;-misura dell'aliquota contributiva oggetto di esonero.

Infine in caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, il datore di lavoro dovrà riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare dell'INPS n. 115/2021.

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