Rapporti di lavoro

Assenza di green pass e insorgenza di evento malattia

di Paola Sanna

L'articolo 3 comma 6 del Dl n. 127/2021 prevede che nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, né di alcuna certificazione di esonero dalla campagna vaccinale, ovvero ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale periodo di assenza ingiustificata non determina maturazione di retribuzione nè di contribuzione correlata, non determina attivazione di procedimenti disciplinari e garantisce la conservazione del posto di lavoro.Il legislatore del decreto 127 qualifica, dunque, l'assenza del lavoratore per le motivazioni sopra esposte come assenza ingiustificata. Si tratta di una condizione che di per sé qualifica i, modo chiaro la natura dell'assenza, che rimane tale fino alla presentazione della certificazione verde.

Sembra dunque potersi ritenere del tutto evidente, che l'assenza di green pass rende di fatto impossibile la prestazione di lavoro da parte del lavoratore, senza che sia necessario che tale assenza dal lavoro sia diversamente definibile e dunque diversamente giustificabile, avendo scelto il legislatore di qualificarla appunto come «assenza ingiustificata», senza maturazione di retribuzione e senza conseguenze disciplinari, ma con il solo diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Dalla lettura del dettato normativo, pare pertanto potersi dedurre che lo stato di malattia insorto in un periodo di impossibilità sopravvenuta alla prestazione di lavoro per mancato possesso di green pass non assuma alcun rilievo e non sia quindi idoneo a mutare il titolo di un'assenza del lavoratore che, per legge, è già qualificata come assenza che impedisce al lavoratore di essere presente sul luogo di lavoro, fino all'esibizione di una certificazione verde. Il datore di lavoro sarebbe dunque legittimato a non considerare tale assenza come malattia, continuando a considerare la stessa come assenza ingiustificata fino alla produzione della certificazione richiesta da parte del lavoratore interessato.

La conversione da assenza ingiustificata ad assenza per malattia si riterrebbe possibile solo in seguito alla presentazione di green pass, che conseguentemente porrebbe il lavoratore nella condizione di dover legittimare la sua assenza dal lavoro, posto che la prestazione di lavoro sarebbe possibile e quindi esigibile.

L'automatica sostituzione di una legittima "assenza non retribuita" - già qualificata come tale - in "assenza per malattia" con esibizione di certificati di malattia non richiesti, in quanto giustificativi di un'assenza già legittima per definizione, avrebbe certamente importanti ripercussioni sia sull'istituto previdenziale in caso di settore e qualifica con titolo all'indennizzo, sia sul datore di lavoro nelle ipotesi in cui la copertura per malattia rimanga a suo esclusivo carico.È dunque auspicabile un chiarimento in materia, per permettere la corretta identificazione del titolo di assenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©