Rapporti di lavoro

Contratti di subappalto con maggiori garanzie dal 1° giugno 2021

di Luigi Caiazza

In materia di contratti pubblici le relative procedure sono soggette alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum e alla natura del bando di gara, quale norma «speciale della procedura che regola non solo le imprese partecipanti, ma anche la Pubblica amministrazione, che non vi si può sottrarre».

Sulla base di questo principio, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 1049/2022, afferma che le novità in tema di subappalto introdotte nel Dlgs 50/2016 dal decreto legge 77/2021 si applicano solo ai bandi di gara pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

La nuova regola, inserita nell’articolo 105, comma 14, del Codice degli appalti, riguarda l’obbligo, da parte del subappaltatore, per le opere affidate in subappalto, a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

Per rispondere a richieste di chiarimento sulla decorrenza di tale obbligo, l’Inl fa riferimento a pronunce del Consiglio di Stato (2521/2021), del Tar Sicilia (1091/2020) e al più recente parere dell’Anac (nota protocollo 37720 del 15 maggio scorso). Inoltre, tenendo conto del principio generale tempus regit actum e, più in generale da quanto stabilito dall’articolo 216 del Codice degli appalti, la nuova disposizione è applicabile alle procedure e ai contratti, con cui è indetta la procedura di scelta del contraente, che siano stati pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del decreto legge 77/2021, cioè il 1° giugno 2021.

La nota dell’Ispettorato non manca, alla fine, di richiamare la relazione illustrativa al decreto legge 77/2021, nella parte in cui evidenzia che la nuova versione dell’articolo 105, comma 14, del Codice degli appalti garantisce la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori dopo che è stata soppressa la previsione che stabiliva un limite percentuale (20%) al ribasso, ritenuto non compatibile con le direttive europee.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©