L'esperto rispondeContrattazione

Numero massimo lavoratori a tempo determinato

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Cooperativa di lavoro per lo svolgimento di opere edili; i lavoratori sono sia soci che dipendenti; ad oggi l'organico è composto da 9 dipendenti di cui: n.2 a tempo indeterminato, n.1 apprendista e n.6 a tempo determinato. Il CCNL applicato è quello delle Imprese edili ed affini (codice 068). Dopo aver analizzato il D.Lgs 368/2001, così come è stato modificato dalla Legge 78/2014 e dalla Legge 87/2018, e il Contratto Collettivo, si deduce che il numero dei dipendenti a tempo determinato sia ampiamente superiore rispetto al tetto previsto. Si chiede se l'analisi effettuata sia corretta e quindi la cooperativa è passibile delle sanzioni riguardanti lo sforamento oppure ci sia sfuggita qualche normativa specifica di cui non siamo a conoscenza

L’articolo 23 del decreto legislativo 81/2015 stabilisce che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Eccezioni alla regola citata sono previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il contratto collettivo citato dal gentile lettore prevede che il ricorso al contratto a termine non può superare, mediamente nell'anno civile e cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell’impresa. Una quota ulteriore del 15% di assunzioni con contratto a termine può essere consentita esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT. (Borsa Lavoro Edile Nazionale). Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di lavoro con contratto a termine/somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Sembra pertanto che il numero di lavoratori a tempo determinato indicati nel quesito sia eccessivo rispetto ai limiti legali ed a quelli indicati dalla contrattazione collettiva (verificare in ogni caso la esistenza di eccezioni: ad esempio non rientrano nel calcolo del limite i lavoratori con età superiore a 50 anni, quelli impiegati per lo svolgimento di attività stagionali o impiegati in sostituzione di lavoratori assenti ec.). Le sanzioni applicabili sono quelle indicate dall'articolo 23 citato, comma 4.

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