L'esperto rispondeContrattazione

Rinnovo contratto a termine e periodo di “stacco”

di Alberto Bosco

La domanda

A seguito di un iniziale contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari a 12 mesi e di un rinnovo con contratto di lavoro a termine di 6 mesi con causale legata alla sostituzione di una lavoratrice in maternità, è possibile prevedere una proroga con causale legata alla necessità di sostituire una seconda lavoratrice in maternità nella stessa unità produttiva o è necessario che il dipendente termini il rapporto di lavoro, a fronte del rientro in servizio della prima lavoratrice sostituita, e venga riassunto con contratto a tempo determinato per ragioni sostitutive analoghe (legate all'assenza per maternità della seconda lavoratrice)? Nel caso di rinnovo, si dovrà fare ricorso allo stacco contrattuale (c.d.“stop&go”) di 20 giorni?

Nell’ipotesi in esame, ossia per la stipulazione di un ulteriore contratto a termine per ragioni sostitutive – ma per far fronte all’assenza di una persona diversa – si ritiene più prudente evitare la proroga del rapporto in corso e procedere a un rinnovo. Nel vostro caso dobbiamo supporre che l’attuale contratto di 6 mesi sia stato stipulato dopo lo stacco rispetto al precedente rapporto che era durato 12 mesi. Se così fosse, dovreste rispettare una pausa di soli 10 giorni dato che l’ultimo rapporto (quello di 6 mesi attualmente in corso) ha avuto appunto durata “fino a 6 mesi”. Il primo rapporto – ribadiamo: se è stato rispettato l’intervallo tra esso e l’attuale contratto – non conta a tal fine. Cosa diversa sarebbe se l’attuale rapporto di 6 mesi costituisse una “proroga” di quello iniziale di 12 mesi.

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