di Rozza Alberto

La domanda

Buonasera se assumo uno stagista e il lavorante non va bene quale è la soluzione migliore per mandarlo via? grazie Saluti

L’art. 2 delle Linee Guida del 25/05/2017 sui tirocini formativi riconosce al tirocinante la possibilità di interrompere il tirocinio purché ne dia motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. L’interruzione del tirocinio può avvenire anche ad opera del soggetto ospitante o del soggetto promotore, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. La stessa disposizione prevede che il tirocinio possa essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore anche in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto. Le linee guida però non forniscono una definizione di “gravi inadempienze” né un elenco di casi che rendono impossibile conseguire gli obiettivi formativi. Ne consegue che possono legittimare l’interruzione anticipata del tirocinio una molteplicità di cause tra le quali, per esempio: il tirocinante ha manifestato una scarsa compatibilità con le attività affidate oppure ha mostrato una scarsa volontà nel volervi adempiere oppure, ancora, se il posto di lavoro in cui era stato inserito è stato soppresso. Salvo che la Regione in cui il tirocinio è stato attivato non abbia regolamentato nel dettaglio l’interruzione anticipata del tirocinio, si consiglia di inserire nella convenzione una clausola ad hoc che preveda anche se debba essere corrisposto un compenso residuo.

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